Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
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- L’articolo 63 Cost. (formazione professionale) consentirebbe di applicare le nuove regole anche alle persone operanti nell’ambito della formazione professionale e delle scuole universitarie.
- Sarebbe invece estraneo al sistema integrare il diritto del lavoro e le norme sul mandato giusta l’art. 122 Cost. (diritto civile), poiché il nuovo disciplinamento non rientrerebbe nel diritto privato. Inoltre una modifica del diritto del lavoro non potrebbe applicarsi agli insegnati pubblici, il cui contratto di lavoro non rientra ovviamente nel diritto privato.
1.1.4.4 Iv.pa. Freysinger (04.441) Condanne per pedofilia. Iscrizione a vita nel casellario giudiziale
L’iniziativa alla quale il Consiglio nazionale non ha dato seguito chiedeva di iscrivere a vita nel casellario giudiziale le condanne per reati sessuale commessi su minori al di sotto dei 16 anni (art. 187 CP).
La riserva principale, come nel caso dell’iniziativa parlamentare Darbellay, riguarda il riferimento esclusivo all’articolo 187 CP (cfr. supra n. 1.1.4.2). Un’iscrizione di questo tipo avrebbe effetti nefasti sul reinserimento sociale dei criminali. L’estratto del casellario giudiziale destinato a privati non serve soltanto a proteggere i minori, ma anche per cercare un’abitazione o un nuovo posto di lavoro. Di fatto la proposta implica un’interdizione a vita di esercitare una professione e, visto che non prevede alcun riesame della decisione, è del tutto sproporzionata. Poco chiaro è inoltre in che misura il disciplinamento debba applicarsi anche a giovani delinquenti.
1.1.4.5 Iv.pa. della CAG-N (08.448) Interdizione dell’esercizio di una professione per gli autori di reati di pedofilia
Questa iniziativa formula una modifica degli articoli 67 e 67a CP. In sostanza l’iniziativa prevede che il giudice può interdire, per un tempo indeterminato, l'esercizio di qualsiasi attività professionale o attività organizzata del tempo libero che implichi il contatto con una persona minore di 16 anni all’autore già condannato per reati sessuali. Per un’efficace attuazione, la commissione ha preso in considerazione sia la creazione di un apposito registro in cui siano iscritte le interdizioni dell'esercizio di una professione sia l'introduzione dell'obbligo di presentare un estratto completo del registro. Riguardo a quest’ultimo vengono sollevate le medesime riserve avanzate nel caso dell’iniziativa parlamentare Simoneschi-Cortesi (cfr. supra n. 1.1.4.3). La CAG-N sostiene invece che la proposta di introdurre un tale obbligo potrebbe fondarsi sull’articolo 123 Cost., poiché in specie si tratta innanzitutto dell’esecuzione di pene e misure ai sensi dell’articolo 123 capoverso 3 primo periodo Cost. (cfr. infra n. 1.2.1).
La mozione Carlo Sommaruga e l’iniziativa parlamentare della CAG-N formulano la medesima richiesta, ossia la modifica materiale dell’attuale interdizione di esercitare una professione secondo l’articolo 67 CP. La mozione Carlo Sommaruga chiede inoltre determinate interdizioni di svolgere attività e d’intrattenere contatti. I due interventi divergono inoltre quanto all’applicazione dell’interdizione di esercitare una professione.