Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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1.4.8.8 Canada: controllo e registro apposito

In Canada le interdizioni di esercitare un’attività professionale vengono pronunciate dal consiglio di disciplina di ogni categoria professionale. Sono dunque le associazioni professionali a sorvegliare le persone alle quali è stato vietato di esercitare un’attività, controllando periodicamente se le aziende rispettano la legislazione sul lavoro. Il diritto penale prevede inoltre un’assistenza riabilitativa con controlli molto frequenti. Infine, nel 2004, è stato istituito un registro nel quale confluiscono informazioni (innanzitutto condanne) su criminali sessuali.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Modifica della Costituzione federale

La nuova norma costituzionale concretizza in un certo senso l’articolo 11 capoverso 1 Cost., che riconosce il diritto a particolare protezione dell’incolumità e dello sviluppo di fanciulli e adolescenti. Ora s’intende estendere, in ambito penale, tale protezione alle «altre persone particolarmente vulnerabili».

La nuova disposizione è la base per istituire l’obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale (cfr. supra n. 1.2.1). È stata tuttavia formulata in modo alquanto generico affinché possa costituire anche la base per altre misure preventive. Integrate nell’articolo 123 Cost., tali misure preventive includono primariamente soluzioni penali e dovrebbero coprire tutti gli ambiti, anche quelli che non sono di competenza della Confederazione.

È altresì ipotizzabile una norma specifica che consenta alla Confederazione di adottare in generale misure a tutela dei bambini e degli adolescenti nonché di altre persone particolarmente vulnerabili (ad es. determinate misure preventive volte a proteggere i bambini e gli adolescenti).

Nel nostro Paese la prevenzione generale di minacce compete in primo luogo ai Cantoni. Il nuovo articolo costituzionale, formulato come disposizione potestativa, non tange tale principio. I Cantoni potranno continuare a emanare disposizioni di polizia in tale ambito e le norme vigenti resteranno in linea di principio in vigore.

Tuttavia, sarà praticamente impossibile evitare che le misure preventive penali che la Confederazione potrà prevedere fondandosi sul nuovo articolo costituzionale si sovrappongano alle normative cantonali. In tali casi il diritto federale ha la prevalenza, ma occorre evidenziare che, nella procedura legislativa, l’Amministrazione coordina le misure federali con quelle cantonali e valuta i vantaggi di un disciplinamento cantonale rispetto a un disciplinamento federale uniforme.

Fondandosi sull’articolo 386 CP, la Confederazione può adottare misure di informazione, di educazione o altre misure tese a impedire reati e a prevenire la criminalità. Può inoltre sostenere progetti che perseguono tali obbiettivi e partecipare a organizzazioni che eseguono pertinenti misure oppure istituire e sostenere simili organizzazioni. L’articolo 386 CP la autorizza anzitutto ad adottare determinate misure concrete di prevenzione. Il contenuto, gli obiettivi e il genere di tali misure sono disciplinati dal Consiglio federale in un’ordinanza (art. 386 cpv. 4 CP). Sulla base di tali competenze è stata emanata l’ordinanza dell’11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1), entrata in vigore il 1° agosto 2010.