Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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2.2 Modifica del Codice penale

2.2.1 Articolo 19 capoverso 3

Reati contro minori o altre persone particolarmente vulnerabili possono anche essere commessi da un autore che, ad esempio, non è punibile a causa di gravi disturbi psichici (art. 19 cpv. 1 CP) o è passibile di una pena attenuata per incapacità o scemata imputabilità (art. 19 cpv. 2 CP). Proprio tali persone possono presentare un elevato rischio di recidiva, che una misura penale consentirebbe di evitare. Le interdizioni di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica potranno dunque venir disposte anche in questa eventualità, com’è già il caso per l’interdizione di esercitare una professione. L’articolo 19 capoverso 3 CP viene adeguato di conseguenza.

2.2.2 Articolo 67 (Interdizione di esercitare un’attività)

L’interdizione generale secondo il capoverso 1 s’ispira in ampia misura all’attuale articolo 67 capoverso 1 CP, ma ne estende il campo di applicazione alle attività extraprofessionali organizzate. Come sinora, l’interdizione potrà essere inflitta soltanto se il reato commesso è di una certa gravità (pena detentiva di sei mesi o pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere). Se tuttavia l’autore, per incapacità, non è punibile o è passibile soltanto di una pena attenuta inferiore a sei mesi di detenzione o a una pena pecuniaria inferiore a 180 aliquote giornaliere, il giudice può, fondandosi sull’articolo 19 capoverso 3 CP, interdirgli di svolgere un’attività (cfr. supra

n. 2.2.1).

Il sussistere del rischio che vengano commessi ulteriori abusi è stato riformulato senza tuttavia modificare in alcun modo il principio di tale condizione. Il nuovo tenore evidenzia che una violazione, anche se appare imminente, non basta per vietare l’esercizio di un’attività.

In sintonia con gli ordinamenti giuridici stranieri, è stato deciso di rinunciare a vincolare a una pena minima l’interdizione qualificata di cui ai capoversi 2 e 3. Dette interdizioni andranno in linea di principio ordinate – come nel caso delle misure terapeutiche e dell’internamento – indipendentemente dalla colpa dell’autore.

A tale regola vi sono tuttavia due eccezioni: per un reato secondo l’articolo 187 o 188 CP l’interdizione di esercitare un’attività è obbligatoria soltanto se l’autore è stato condannato a una pena minima o a una misura ai sensi degli articoli 59-64 CP. Tale limitazione è necessaria, poiché tali disposizioni consentono di punire anche infrazioni di lieve entità, per le quali l’interdizione obbligatoria di esercitare una professione sarebbe sproporzionata. La legge non definisce una soglia chiara a partire dalla quale un atto sessuale è punibile. Svariati autori sono del parere che l’atto sessuale in questione dovrebbe almeno raggiungere una certa gravità, ma tale parere è piuttosto controverso (cfr. Stefania Sutter-Zürcher, Die Strafbarkeit der sexuellen Handlungen mit Kindern nach Art. 187 StGB, Zürcher Studien zum Strafrecht, vol. 41, 2003, pag. 57). Esempi concreti riconducibili alle case d’educazione mostrano che l’articolo 187 CP consente di punire una persona per infrazioni di poco conto che si situano in una zona grigia e non giustificherebbero in alcun caso l’interdizione obbligatoria di esercitare un’attività (cfr. Affektive Erziehung im Heim, Handeln im Spannungsfeld zwischen Pädagogik und Justiz, Beispiele und Erwägun-