Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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Dal momento che la prevenzione generale di minacce compete primariamente alle collettività pubbliche cantonali, la dottrina considera che l’articolo 386 CP andrebbe limitato nel senso che le misure adottate dalla Confederazione devono riallacciarsi, in termini di legittimazione, alle sue competenze originarie (Basler Kommentar Strafrecht II, Adrian Lobsiger, art. 386 N 11). Visto però che è praticamente impossibile attuare o sostenere efficacemente misure preventive inerenti alla protezione dei bambini e degli adolescenti senza cooperare con i Cantoni e i Comuni, competenti in materia di prevenzione della violenza e di insegnamento, l’articolo 386 CP oltrepassa l’ambito di competenza della Confederazione. Tale articolo non costituisce tuttavia la base per un disciplinamento formale delle misure preventive, come ad esempio l’obbligo di produrre un estratto casellario giudiziale proposto nell’ambito del presente progetto legislativo.

L’attività dello Stato può fondarsi sulla clausola generale di polizia (art. 36 cpv. 1 terzo periodo Cost.) in caso di pericolo grave, diretto e immediato per l’ordine e la sicurezza pubblici e non altrimenti evitabile con altri mezzi legali. Conformemente alla recente giurisprudenza del Tribunale federale, il campo d’applicazione della clausola di polizia si limita alle urgenze effettive e imponderabili; in linea di principio non è possibile invocarla per far fronte a un pericolo tipico e prevedibile se il legislatore non ha provveduto a legiferare in materia pur essendo al corrente del problema (DTF 121 I 22). Il Tribunale federale ha relativizzato tale principio nei casi in cui è minacciata l’integrità fisica di un terzo. In questi casi lo Stato può fondarsi sulla clausola generale di polizia persino se la situazione non presenta caratteristiche atipiche o imprevedibili, poiché in questi casi lo Stato ha l’obbligo di intervenire (cfr. in merito la decisione del Tribunale federale del 26.08.2010, 6B_599/2010, consid. 6.3.2). La nuova norma costituzionale servirà ad adottare misure preventive per specifiche situazioni potenzialmente pericolose. Limiterà dunque soltanto marginalmente le possibilità di intervenire in virtù della clausola generale di polizia.

La nozione «bambini e adolescenti» coincide con quella dell’articolo 11 Cost. Per bambini e adolescenti s’intendono i minorenni ai sensi dell’articolo 14 Codice civile (CC; RS 210), ossia bambini ai sensi del diritto civile dei minori che non hanno ancora compiuto diciotto anni (Reusser/Lüscher St. Galler Kommentar, 2a ed., art. 11 Cost., n. marg. 7). Il campo di applicazione coincide dunque con quello dell’articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107).

Il termine «persone particolarmente vulnerabili» include soprattutto le persone anziane o affette da una malattia fisica o psichica, incapaci di gestire la propria vita senza l’assistenza di terzi. Proprio perché dipendono dall’aiuto di terzi e, a volte, non sono in grado di condurre una vita autonoma, sono particolarmente esposte al pericolo di cadere vittime di determinati reati (ad. es. delitti patrimoniali, contro l’onore e la sfera personale riservata, contro l’integrità sessuale). Occorre dunque fare in modo che le persone che le assistono non possano costituire un pericolo.

Una «persona particolarmente vulnerabile» può in certi casi essere «incapace di difendersi» ai sensi dell’articolo 123 numero 2 capoverso 3 CP (ad es. se a motivo di un’infermità fisica o mentale o a causa dell’età molto avanzata non è assolutamente in grado di difendersi); tuttavia una persona può essere considerata particolarmente vulnerabile senza necessariamente essere incapace di difendersi. È possibile che una persona sia incapace di difendersi, ad esempio perché sotto l’effetto temporaneo di droghe o alcool o per altri motivi, senza rientrare nella categoria di «persona particolarmente vulnerabile» ai sensi della norma costituzionale proposta.