Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
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peutiche, le interdizioni potranno essere modificate o ordinate a posteriori su istanza dell’autorità di esecuzione (cfr. art. 62c cpv. 6 e 65 cpv. 1 CP).
2.2.6 Articolo 95 capoversi 1, 6 e 7
Il capoverso 1 è completato affinché il giudice o l’autorità di esecuzione delle pene possa prima convenire le interdizioni più adeguate e attuabili con l’autorità cui compete l’applicazione (presumibilmente l’assistenza riabilitativa), com’è attualmente il caso per le norme di condotta, cfr. art. 95 cpv. 1 CP.
La violazione delle interdizioni può essere punita in base all’articolo 294 CP. Se la violazione è commessa durante il periodo di prova, è possibile revocare la sospensione condizionale oppure ordinare il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura, fermo restando i presupposti degli articoli 46 e 89 CP.
Oltre a una eventuale condanna secondo l’articolo 294 CP, in caso di violazione delle interdizioni può rivelarsi necessario estenderle o disporne una aggiuntiva. La revoca, il ripristino o la modifica delle interdizioni può infine imporsi anche senza che l’autore le abbia violate, se si sottrae all’assistenza riabilitativa connessavi o se quest’ultima non è attuabile e quindi v’è da temere che egli possa commettere nuovi reati. I capoversi 6 e 7 prevedono dunque regole analoghe a quelle già applicabili alle norme di condotta e all’assistenza riabilitativa (art. 95 cpv. 3-5 CP).
2.2.7 Articolo 105 capoverso 3
Le nuove interdizioni richiedono un adeguamento di tale disposizione. In caso di contravvenzioni, le nuove interdizioni potranno essere disposte soltanto se la legge lo prevede esplicitamente, proprio come l’attuale interdizione di esercitare una professione.
2.2.8 Articolo 187 numero 3
L’attuale articolo 187 numero 3 CP comporta l’inconveniente che le persone divenute maggiorenni da poco e coinvolte in una relazione amorosa stabile con la vittima non rientrano più nel campo di applicazione del numero 3 non appena hanno compiuto 20 anni (ad es. un uomo di 19 anni che inizia una relazione stabile con una giovane di 14 anni; cfr. Basler Kommentar Strafrecht II, 2a ed., Philipp Maier, art. 187 N 20). Tale lacuna va colmata menzionando «al momento di commettere il primo atto» invece di «al momento dell’atto».
2.2.9 Articolo 294 (Violazione dell’interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica)
La disposizione vigente va integrata con le nuove interdizioni. Il giudice può ordinare misure terapeutiche stazionarie ai sensi degli articoli 59-61 CP o un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’articolo 63 CP in aggiunta o al posto di una condanna a