Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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Inoltre va definito chi controlla coloro che operano in modo indipendente o in posizione dirigenziale in seno ad aziende o associazioni a contatto con bambini e ai quali nessuno chiede un estratto del casellario giudiziale. Nel caso di persone condannate in Svizzera a un’interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica, può intervenire l’assistenza riabilitativa, sempreché sia stata ordinata (cfr. art. 67 cpv. 7 e 67a cpv. 3 AP-CP), e informare l’autorità d’esecuzione. Negli altri casi i controlli necessari possono essere garantiti soltanto da un’autorità di autorizzazione o di sorveglianza preposta. In determinati casi però anche tali autorità hanno le mani legate: si pensi, ad esempio, al caso di una persona condannata per reati sessuali in un Paese terzo il quale non ne informa il Paese d’origine.

Il disciplinamento abbozzato prevede di fondare il controllo su un estratto specifico del casellario giudiziale destinato a privati che l’interessato dovrà produrre in forma cartacea. Certo, sarebbe ipotizzabile l’accesso diretto al casellario giudiziale per determinate autorità centrali incaricate di rilasciare le autorizzazioni (ad es. autorità scolastiche cantonali o autorità cantonali che autorizzano il personale medico). V’è però da chiedersi se ciò costituirebbe effettivamente un’agevolazione, visti i numerosi problemi di attribuzione che vi sono connessi: infatti, il controllo obbligatorio previsto dal presente progetto non si applica, ad esempio, a tutte le professioni sanitarie soggette ad autorizzazione (e viceversa); occorrerebbe inoltre stabilire se il controllo effettuato dall’autorità che rilascia le autorizzazioni esima il datore di lavoro privato da tale obbligo; infine va considerato che, per gli stranieri, l’estratto del casellario giudiziale del Paese d’origine potrà essere consultato soltanto in forma cartacea.

2.5.1.2 Persone condannate in Svizzera

Nel casellario penale svizzero sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all’estero (art. 366 cpv. 1 CP). Occorrerà dunque esigere da chiunque intenda esercitare un’attività professionale o extraprofessionale organizzata a contatto con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili di farsi rilasciare un estratto del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 371a AP-CP indipendentemente dal suo domicilio. In tal modo è possibile garantire che un datore di lavoro, un’associazione o un’altra organizzazione possa venire a conoscenza di tutte le interdizioni di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica pronunciate in Svizzera. In particolare sono comprese anche le interdizioni inflitte a persone che hanno soggiornato soltanto temporaneamente in Svizzera o che si sono trasferite all’estero dopo aver subito una condanna in Svizzera.

Ognuno può per principio chiedere un estratto (specifico) del casellario giudiziale indipendentemente dalla cittadinanza e dal domicilio (art. 371 CP e 371a AP-CP). Oggi è possibile ordinare un estratto di questo tipo via Internet persino se ci si trova all’estero.

2.5.1.3 Persone condannate all’estero

Certo, l’obbligo di esigere un estratto specifico del casellario giudiziale svizzero agevolerà l’esecuzione delle interdizioni di esercitare un’attività, d’intrattenere