Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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Secondo il capoverso 4, all’occorrenza è possibile disporre l’impiego di dispositivi tecnici e la loro applicazione diretta sul minore per controllare l’esecuzione delle interdizioni (in particolare quelle d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica). Per il resto si applicano le disposizioni del diritto penale minorile in materia di esecuzione (art. 17 segg. DPMin).

2.4.2 Articolo 19 capoverso 4

In analogia a quanto proposto nel progetto di modifica del diritto sanzionatorio del Codice penale e del Codice penale militare, nell’articolo 19 capoverso 2 DPMin s’intende innalzare da 22 a 25 anni l’età alla quale cessa una misura. Significa che l’interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica ai sensi dell’articolo 16a AP-DPMin potrà durare almeno sette anni. Orbene, se una misura tanto severa come il collocamento in un istituto chiuso previsto dall’articolo 15 capoverso 2 DPMin cesserà con il compimento del 25° anno d’età, lo stesso dovrebbe valere anche per le interdizioni ai sensi dell’articolo 16a AP-DPMin.

Nel contempo è necessario considerare che talune situazioni e problemi non mutano all’improvviso soltanto perché la persona raggiunge una determinata età. Per tale motivo, il nuovo articolo 19 capoverso 4 AP-DPMin consente, se i presupposti sono adempiuti, di prorogare le misure di diritto penale minorile in virtù del diritto penale applicabile agli adulti.

2.5 Nuova legge sul casellario giudiziale

2.5.1 Obbligo di richiedere un estratto del casellario giudiziale

2.5.1.1 Osservazioni preliminari

Il presente rapporto esplicativo si limita ad abbozzare e sottoporre a dibattito l’obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale. La disposizione verrà concretizzata nella futura legge sul casellario giudiziale (cfr. supra n. 1.2.5).

L’obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale non è garante di sicurezza assoluta. È ben vero che troverà applicazione nella quotidianità (ad es. assunzione di insegnanti e di personale sanitario nelle case per anziani, impiego di monitori nelle associazioni sportive).

Per includere determinate situazioni, tale obbligo andrebbe tuttavia formulato in maniera molto ampia e sarebbe vincolato a oneri sproporzionati. Sorge pertanto la domanda della sua delimitazione.

Quali, ad esempio, il campo di applicazione e il punto di aggancio? L’obbligo deve applicarsi soltanto alle attività svolte in Svizzera o a quelle esercitate all’estero (l’associazione sportiva assume un accompagnatore che partecipa a un torneo estero con la squadra dei juniores; un’istituzione di soccorso per i minori assume un collaboratore per interventi all’estero a contatto con bambini)? Saranno soggetti a tale obbligo anche le aziende domiciliate in Svizzera che assumono personale all’estero per svolgere attività con bambini all’estero?