Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
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sono tuttavia principalmente volti a facilitare il lavoro delle autorità inquirenti nell’ambito di un procedimento penale.
Per avere la certezza di controllare nel modo più completo possibile gli antecedenti di un candidato, occorrerebbe pertanto esigere un estratto del casellario giudiziale di tutti i Paesi in cui ha soggiornato (o lavorato) in passato. Ciò comporterebbe tuttavia un onere notevolissimo. Oltretutto, a volte può rivelarsi molto difficile ricostruire il passato di una persona, poiché si deve far affidamento sulle sue dichiarazioni. Di sopraggiunta non tutti gli Stati rilasciano un estratto del casellario giudiziale a cittadini stranieri non domiciliati sul proprio territorio. Infine, gli Stati esteri informano generalmente le autorità svizzere sulle condanne pronunciate nei confronti di una persona soltanto se quest’ultima è indagata in Svizzera, il che spesso non è il caso nel presente contesto.
Per evitare oneri eccessivi è necessario far capo alle strutture e agli scambi d’informazione esistenti, vale a dire che il controllo del candidato si fonderà esclusivamente sull’estratto specifico del casellario giudiziale svizzero e un documento equivalente del Paese d’origine. Sempre in questo contesto occorre ovviamente tenere conto del fatto che ogni Stato applica criteri penali propri, che l’estratto del casellario giudiziale differisce per contenuto e non necessariamente riporta tutte le condanne dell’interessato nell’ambito specifico. Sarà necessario chiedere che i documenti stranieri siano prodotti nella lingua parlata nel luogo dell’assunzione o provvisti di una traduzione autenticata.
Il estratto del casellario giudiziale riporta le condanne soltanto per un determinato periodo. Per questo motivo è valido solo per tre mesi. Chi esercita un’attività implicante il contatto con minori o persone particolarmente vulnerabili andrebbe dunque sottoposto a controlli periodici (ad es. biennali).
L’avamprogetto di legge sul casellario giudiziale dovrà dunque proporre una normativa che consenta un controllo efficiente, attuabile e compatibile con l’accordo sulla libera circolazione delle persone, che sancisce un divieto di discriminazione molto rigoroso (cfr. infra n. 5.2.5.).
Non tutti i Paesi contemplano l’interdizione penale di esercitare un’attività per chi ha commesso reati contro l'integrità sessuale dei bambini. Al fine di colmare tale lacuna si potrebbero emanare norme di diritto amministrativo per le persone condannate all’estero per un reato ai sensi dell’articolo 67 capoverso 3 AP-CP cui non è stato vietato l’esercizio di una professione (ad es. perché lo Stato in questione non conosce un’interdizione analoga).
2.5.1.4 Genitori, parenti e persone vicine
L’obbligo non si applicherà ai genitori che in ambito famigliare affidano i propri figli a parenti o altre persone considerate vicine (di regola non sono né un datore di lavoro né un’organizzazione). Alla luce dei risultati della consultazione per la nuova ordinanza sull’assistenza dei minori, che pone l’accento sulla responsabilità individuale dei genitori, un obbligo di questo tipo non va imposto neppure se parenti e conoscenti svolgono la loro attività di accudimento dietro pagamento e a titolo professionale.
Occorre tuttavia tenere conto del fatto che ai parenti e alle altre persone vicine ai genitori potrebbe essere stato vietato d’intrattenere contatti e di accedere a un’area