Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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contatti e di accedere a un’area geografica inflitte in Svizzera. Gli estratti consentiranno inoltre di ottenere informazioni sulle condanne pronunciate all’estero nei confronti di Svizzeri (cfr. art. 366 cpv. 1 CP), sempreché tali condanne vengano comunicate alla Svizzera in applicazione di una pertinente convenzione multilaterale o di un trattato bilaterale.

Tuttavia ciò non basta a proteggere i minori e le altre persone particolarmente vulnerabili da persone con precedenti penali specifici. In particolare in seguito alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea (Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; RS 0.142.112.681), aumentano le candidature di persone provenienti dai Paesi europei per attività nel settore educativo e sanitario in Svizzera. L’esperienza mostra che tra loro vi sono anche persone con precedenti penali (in particolare per abusi sessuali commessi su minori) che costituiscono un impedimento allo svolgimento di siffatte attività. Occorre dunque un disciplinamento che consenta di impedire l’assunzione nel nostro Paese di stranieri condannati all’estero per reati di questo tipo.

Gli stranieri che si candidano per svolgere un’attività implicante il contatto con i minori o con altre persone particolarmente vulnerabili dovranno dunque esibire un estratto del casellario giudiziale (o un documento equivalente) del loro Paese d’origine. Tale estratto presenta il vantaggio che vi figurano anche le eventuali condanne pronunciate da Stati terzi notificate al Paese d’origine se le convenzioni internazionali lo prevedono.

Una disposizione simile figura, ad esempio, all’ articolo 4 della legge federale sul commercio ambulante (RS 943.1). Contrariamente a quanto previsto in tale legge, tuttavia, non basterà esigere un estratto del casellario giudiziale svizzero dagli stranieri domiciliati nel nostro Paese da lungo tempo (senza chiedere un estratto del casellario penale del Paese d’origine). Nel caso di uno straniero residente in Svizzera da poco tempo, l’estratto del casellario giudiziale copre soltanto una piccola parte dei suoi antecedenti. Potrebbe essere stato condannato nel suo Paese d’origine a un’interdizione di esercitare una professione di lunga durata senza che ciò figuri nel casellario giudiziale svizzero. Inoltre, se uno straniero domiciliato in Svizzera subisce una condanna all’estero, la sentenza viene semmai comunicata al Paese d’origine e non certo alla Svizzera. Per questo motivo uno straniero domiciliato in Svizzera dovrebbe produrre sia un estratto del casellario giudiziale svizzero sia un documento equivalente del suo Paese d’origine.

L’articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.1) prevede che almeno una volta l’anno ciascuno degli Stati contraenti notifichi all’altro Stato le sentenze penali e le misure posteriori nei confronti di cittadini di questo Stato iscritte nel casellario giudiziale. Questa Convenzione è già stata firmata da 50 Paesi, tra cui anche la Russia, Israele e la Turchia. Altri accordi simili sono stati sottoscritti con il Marocco, la Tunisia e il Messico.

Nel caso di cittadini di uno dei Paesi contraenti, in teoria basterebbe dunque esigere soltanto l’estratto del casellario giudiziale del loro Paese d’origine.

Purtroppo non tutti i Paesi comunicano sistematicamente i dati. Inoltre, il rilevamento delle sentenze straniere pone ancora considerevoli problemi. I Paesi membri dell’Unione europea stanno tentando di migliorare lo scambio di informazioni sulle condanne (nell’ambito del progetto Network of Juditial Registers, NJR). Tali sforzi