Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
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Conformemente al capoverso 3 nell’estratto specifico figureranno tutte le sentenze che già figurano nell’estratto ordinario nonché le sentenze pronunciate nei confronti di minori comprendenti un’interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica.
Secondo il capoverso 4, le interdizioni qualificate di esercitare un’attività (art. 67 cpv. 2 e 3 AP-CP, art. 50 cpv. 2 e 3 AP-CPM), d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica (art. 67a AP-CP, art. 50a AP-CPM) o quelle analoghe del diritto penale minorile (art. 16a DPMin) vi figureranno finché sussiste una tale interdizione, anche oltre i termini previsti per l’estratto ordinario del casellario giudiziale.
2.3 Modifica del Codice penale militare
Gli articoli 50-50c AP-CPM equivalgono agli articoli 67-67c AP-CP.
Gli articoli 50d e 59e AP-CPM subiscono soltanto un adeguamento della numerazione.
L’articolo 60b capoverso 3 AP-CPM è precisato alla stregua dell’articolo 105 capoverso 3 AP-CP.
Attualmente il Codice penale militare non prevede alcuna disposizione penale simile all’articolo 294 CP. Alla luce dell’articolo 8 CPM, non s’intende inserire una disposizione di questo tipo nell’ambito del presente progetto.
Il diritto del casellario giudiziale del Codice penale (art. 365 e segg. CP) si applica alle sentenze pronunciate ai sensi del Codice penale militare conformemente all’articolo 226 capoverso 2 CPM. Le norme rilevanti nel Codice penale sono state adeguate alla luce delle modifiche del Codice penale militare.
2.4 Modifica del diritto penale minorile
2.4.1 Articolo 16a (Interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica)
Tale disposizione riprende, in forma attenuata, l’interdizione qualificata di esercitare un’attività (cpv. 1) e le interdizioni d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica (cpv. 2) del diritto penale degli adulti. Come per le altre misure di diritto penale minorile, la formulazione adottata per le interdizioni è molto aperta e lascia un ampio margine di apprezzamento alle autorità competenti.
Si rinuncia all’obbligatorietà dell’interdizione di esercitare un’attività. Inoltre l’autorità giudicante può infliggere tale interdizione soltanto se vi è il rischio che l’autore abuserà di tale attività per commettere reati sessuali.
Potrà invece ordinare l’interdizione d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica di cui al capoverso 2 per tutti i reati purché tale misura sia idonea, necessaria e conforme al principio di proporzionalità.
Il capoverso 3 prevede che una persona idonea accompagni e sorvegli i minori condannati durante l’interdizione, conformemente a quanto chiesto dalla mozione Carlo Sommaruga.