Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/55: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 9 pagine

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2.4 Situazione giuridica attuale dei giovani «sans-papiers» in Svizzera

In linea di principio, chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera dev’essere allontanato dal Paese. Nel caso dei minorenni «sans-papiers» occorre tuttavia ossequiare il diritto alla formazione previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dal Patto I dell’ONU. L’articolo 19 Cost. sancisce peraltro il diritto giustiziabile a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita. Secondo l’opinione predominante, i giovani «sans-papiers» non hanno nessun diritto a una formazione consecutiva alla scuola dell’obbligo. Tuttavia, vi è chi sostiene che dalla Convenzione sui diritti del fanciullo deriva per la Svizzera un obbligo di diritto internazionale ad accordare ai giovani «sans-papiers» l’accesso a possibilità formative al termine della scuola dell’obbligo, così come vi hanno accesso i loro coetanei con status regolare7.

I «sans-papiers» possono depositare già tuttora presso i Servizi cantonali di migrazione una domanda di soggiorno per un caso di rigore. Se l’autorità cantonale considera trattarsi di un caso personale particolarmente rigoroso ed è disposta a rilasciare un permesso di dimora, è tenuta a sottoporre il dossier all’approvazione dell’UFM (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. b e 99 LStr, art. 85 OASA e istruzioni UFM8). Tuttavia non vi è un diritto al rilascio del permesso.

L’articolo 31 capoverso 1 OASA enuncia i criteri da considerare in occasione dell’esame di una tale domanda: sono decisivi, in particolare, l’integrazione del richiedente, il rispetto dell’ordinamento giuridico svizzero, la situazione familiare e finanziaria, la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione, la durata della presenza in Svizzera, lo stato di salute e le possibilità di reinserimento nel Paese di origine.

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale, il richiedente deve trovarsi in una situazione di rigore personale e le sue condizioni di vita e d’esistenza devono essere molto più precarie di quelle della media degli stranieri (DTAF C_2740/2009 del 25 gennaio 2010). Occorre considerare la situazione dell’intera famiglia. Occorre altresì considerare la durata del soggiorno nel caso individuale, infatti né la legge né la giurisprudenza fissano una durata precisa per giustificare un caso di rigore personale.

Nel 2011, l’UFM ha ricevuto 192 domande d’approvazione di casi di rigore personale ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStr concernenti «sans-papiers». Di queste domande, 163 sono state accolte e 25 respinte.

3. Situazione giuridica nell’Unione europea

Per il momento il diritto comunitario non contempla una disciplina specifica per i cittadini di Paesi terzi che soggiornano illegalmente e desidererebbero lavorare nello spazio UE. Per quanto riguarda i «sans-papiers», tuttavia, la direttiva 2009/52/CE9 obbliga gli Stati dell’UE a vietare l’assunzione di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Va detto però che, in virtù dell’articolo 3 paragrafo 3 della direttiva, uno Stato membro può decidere di non applicare il predetto divieto ai cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il cui allontanamento è stato differito e che sono autorizzati a lavorare conformemente alla legislazione nazionale.

7 Peter Uebersax et al. (éd.) Ausländerrecht - Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 2a edizione, Basilea 2009, pag. 410 / N 9.112 segg.

8 http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_auslaender bereich/verfahren_und_zustaendigkeiten/1-verfahren-zustaendigkeiten-i.pdf

9 Direttiva n. 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU n. L 168, pag. 24.