Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/55: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 9 pagine
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NE, VS, SG, ZH, GE, TI, BE, FR, BS, SO, BL), mentre sette lo hanno respinto (LU, GR, TG, NW, UR, ZG, AR)13.
Visto che la disciplina non si applica a tutti i Cantoni e per tenere conto delle differenze tra i diversi Cantoni, è stato considerato un periodo di formazione obbligatoria della durata di nove anni, senza cioè i due anni di scuola dell’infanzia, che in taluni Cantoni sono obbligatori e in taluni no. Pertanto, la durata minima della frequenza della scuola dell’obbligo di cui alla lettera a corrisponde a oltre la metà del curriculum scolastico obbligatorio.
Il rilascio di un permesso per casi di rigore nel settore dell’asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi) e nel settore dell’ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 5 LStr) presuppone che l’interessato risieda in Svizzera da oltre cinque anni.
La domanda per casi di rigore dev’essere depositata immediatamente dopo la formazione obbligatoria. Questa condizione, codificata all’articolo 30a AP-OASA, è volta a evitare che i giovani attendano troppo a lungo prima di mettersi in cerca di un posto d’apprendistato. Di norma, le persone desiderose di svolgere un apprendistato (di nazionalità svizzera o straniera) iniziano le ricerche un anno - per certe professioni due anni - prima di concludere la scuola dell’obbligo. Così facendo hanno buone opportunità di trovare un posto che consenta loro di iniziare l’apprendistato consecutivamente alla scuola dell’obbligo. È esperienza comune che i giovani stranieri faticano maggiormente a trovare un posto d’apprendistato rispetto ai loro coetanei svizzeri, per cui iniziare le ricerche quanto prima dovrebbe rientrare nella loro responsabilità personale.
In certi casi può capitare che la ricerca non dia esito. Qui le autorità competenti possono ammettere in via eccezionale che la domanda per un caso di rigore sia depositata fino a un massimo di 12 mesi dopo il termine della scuola dell’obbligo. In questo modo è possibile, per motivi speciali non imputabili alla responsabilità del richiedente, derogare al principio del deposito immediato della domanda.
Ad lett. b, c, d ed e
Per analogia con l’articolo 31 OASA, occorre esaminare se vi è la domanda di un datore di lavoro (art. 18 cpv. b LStr) e se sono rispettate le condizioni salariali e lavorative (art. 22 LStr).
Come nell’ambito dell’articolo 31 OASA, occorre considerare l’integrazione del richiedente. L’integrazione è ritenuta buona se l’interessato si conforma all’ordine e alla sicurezza pubblici e ai principi fondamentali della Costituzione federale, è in grado di esprimersi in una lingua nazionale e ha l’intenzione di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione. Di norma, se l’interessato ha frequentato cinque anni di scuola dell’obbligo in Svizzera, si considera che gli ultimi di questi presupposti sono adempiti. L’integrazione del richiedente dev’essere esaminata segnatamente in base ai criteri di cui all’articolo 4 dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205) e - de lege feranda - del nuovo articolo 58 dell’avamprogetto del 23 dicembre 2011 concernente la modifica della legge federale degli stranieri14. Occorre considerare debitamente l’effetto integrativo della formazione.
Il comportamento dello straniero sin dal suo arrivo in Svizzera è di centrale importanza. Tuttavia il soggiorno illegale non può essere imputato a questi giovani, che di norma sono entrati in Svizzera con i genitori.
13 Fonte: sito internet della Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDEP) www. cdip.ch / Domaine d’activité / HarmoS / Procédures d’adhésion et entrée en vigueur/. Sito consultato il 30 novembre 2011. 14 http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/laufende_gesetzgebungsprojekte/teilrev_aug.ht ml