Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/55: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 9 pagine
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Per quel che riguarda l’accesso alla formazione professionale e continua, l’articolo 3 paragrafo 1 lettera b della direttiva contro la discriminazione10 vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. Sebbene sia applicabile anche ai cittadini di Paesi terzi, il divieto non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l’ammissione e il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all’occupazione e alle condizioni di lavoro (consid. 12). Va tuttavia rilevato che, secondo l’articolo 14 paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE11, ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.
La Svizzera non è vincolata da questi atti normativi europei. In virtù dell’associazione a Schengen/Dublino, è unicamente tenuta a recepire gli sviluppi in questi settori. Tuttavia, la cooperazione Schengen comprende unicamente le disposizioni sull’entrata e i soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni) e non disciplina invece le condizioni per l’assunzione d’impiego da parte di cittadini di Paesi terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera. Peraltro, queste persone non possono beneficiare delle garanzie inerenti all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, che si applica esclusivamente ai cittadini dell’UE e agli altri aventi diritto.
4. Commento all’articolo 30a AP-OASA:
4.1 In generale
In seguito all’adozione della mozione Barthassat (08.3616) da parte delle Camere federali, il Consiglio federale propone una modifica dell’OASA. La mozione chiede infatti al Consiglio federale di consentire ai giovani in situazione irregolare che hanno frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera di svolgere un apprendistato (cfr. n. 1).
Se i giovani «sans-papiers» che hanno frequentato le nostre scuole scelgono una formazione professionale, data la loro situazione irregolare, non possono cominciare un apprendistato o svolgere uno stage, poiché l’assenza dello statuto legale è redibitoria per i potenziali datori di lavoro. Infatti, secondo la LStr, lo straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno (art. 11 cpv. 1 LStr). È considerata attività lucrativa ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 LStr, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso. Siccome l’apprendistato è considerato un’attività lucrativa (art. 1a cpv. 2 OASA), i giovani «sans-papiers» non possono accedervi proprio per l’assenza di un regolare status di soggiorno. Il datore di lavoro che assumesse un giovane «sans-papiers» si renderebbe punibile ai sensi dell’articolo 117 LStr (impiego di stranieri sprovvisti di permesso).
Se i giovani «sans-papiers» scelgono invece l’indirizzo accademico, di norma l’assenza di un permesso non pone problemi d’accesso, questo tipo di formazione non essendo assimilabile a un’attività lucrativa (vedi al proposito anche il n. 2.2).
La legislazione vigente prevede già la possibilità di rilasciare un permesso di dimora in un caso di rigore. La disciplina è applicabile anche ai «sans-papiers». I titolari di un permesso di dimora per caso di rigore possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente alle condizioni di cui all’articolo 31 capoversi 3 e 4 OASA. Rileviamo che l’articolo 31 OASA si riferisce sia ai casi personali particolarmente gravi nel settore degli
10 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU n. L 303, pag. 16.
11 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 12 dicembre 2007, GU n. C 303, pag. 1.