Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/55: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 9 pagine
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Sorge anche la domanda in merito all’opportunità di concedere un permesso per casi di rigore a giovani che dimorano illegalmente in Svizzera e frequentano il liceo o l’università o un’altra formazione teorica. In pratica però è tuttora già possibile seguire questi tipi di formazione senza che il soggiorno sia disciplinato in virtù del diritto sugli stranieri. Le persone interessate hanno peraltro la possibilità di presentare una domanda fondandosi sulle disposizioni generali inerenti ai permessi in casi personali particolarmente gravi (art. 31 OASA). Al termine degli studi universitari, questi giovani possono altresì accedere più facilmente al mercato del lavoro svizzero, giacché se la loro attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico, essi possono essere autorizzati a svolgere tale attività senza previo esame dell’ordine di priorità (art. 21 cpv. 3 LStr).
Il presente progetto legislativo non introduce pertanto un diritto al rilascio di un permesso. Se l’autorità competente rifiuta il rilascio del permesso sollecitato, il rischio di essere allontanati permane sia per l’interessato sia per i suoi familiari, trattandosi infatti di persone che dimorano illegalmente in Svizzera.
La nuova disposizione è altresì completata con due capoversi che disciplinano la proroga del permesso al termine della formazione, da un lato, e il rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore ai familiari della persona interessata, dall’altro.
4.2. In particolare Ad cpv. 1
Alle condizioni cumulative di cui alle lettere a-e, può essere rilasciato un permesso di dimora per caso di rigore personale (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr) a una persona senza status legale per la durata dell’apprendistato. Non vi è tuttavia un diritto in tal senso.
Il permesso è rilasciato e rinnovato per la durata della formazione prevista. Se quest’ultima prende fine prematuramente occorre sollecitare un nuovo permesso (art. 54 OASA).
Questa nuova disposizione disciplina l’accesso all’apprendistato per giovani privi di un permesso di soggiorno. Gli stage e le altre attività lucrative non rientrano nel campo d’applicazione della nuova disposizione (sul tema vedi anche il n. 2.3 e la nota a piè di pagina n. 12 sotto 4.1). In questi casi è possibile presentare una domanda individuale per caso di rigore alle condizioni di cui agli articoli 30 capoverso 1 lettera b LStr e 31 OASA.
Ad lett. a
La persona interessata deve aver frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera ininterrottamente durante i cinque anni immediatamente precedenti il deposito della domanda. Il richiedente deve dimostrare di aver totalizzato il necessario numero di anni di scuola in Svizzera.
L’accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS), entrato in vigore il 1° gennaio 2009, è finalizzato all’armonizzazione delle strutture e degli obiettivi della scuola dell’obbligo. Fissa in particolare a 11 anni la durata della scuola dell’obbligo (due anni di scuola dell’infanzia, sei di scuola elementare e tre di scuola secondaria). Per i Cantoni firmatari, gli anni di scuola dell’infanzia fanno ormai parte del curriculum scolastico normale e divengono obbligatori. I Cantoni che hanno aderito al concordato hanno sei anni di tempo, ossia sino all’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, per soddisfare le esigenze HarmoS. L’accordo è valido per tutti i Cantoni che lo hanno ratificato. Per il resto, il diritto cantonale disciplina in maniera differenziata gli anni di frequenza della scuola dell’infanzia. Per il momento 15 Cantoni hanno deciso di aderire a HarmoS (SH, GL, VD, JU,