Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/55: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) · 9 pagine

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stranieri (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStr) sia ai gravi casi di rigore personale nel settore dell’asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi).

Nell’ambito dell’attuazione della mozione Barthassat è però emersa l’opportunità di disciplinare concretamente le condizioni di rilascio del permesso di soggiorno e dell’autorizzazione di lavoro a persone senza status legale, così da consentire loro di svolgere un apprendistato (art. 30a OASA)12. Ciò al fine di consentire agli interessati di valutare in maniera chiara le opportunità di successo della loro domanda.

Questa variante è stata preferita all’introduzione nella LStr di una fattispecie specifica di deroga alle condizioni d’ammissione, nonché alla modifica degli articoli 1a OASA e 11 capoverso 2 LStr affinché l’apprendistato non sia più considerato un’attività lucrativa.

La legislazione vigente tiene conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici in vista dell’ammissione in Svizzera (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr). Ciò parla a favore di una disciplina a livello d’ordinanza. Secondo l’articolo 30 capoverso 2 LStr, infatti, il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura. Proponendo il nuovo articolo 30a OASA, il Consiglio federale usufruisce di tale facoltà.

In virtù dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStr, il Consiglio federale ha già definito le fattispecie specifiche per il rilascio di un permesso di dimora in casi di rigore. Sono contemplate due situazioni diverse: quella dei figli di cittadini svizzeri (art. 29 OASA) e quella di ex cittadini svizzeri (art. 30 OASA). Consentendo l’accesso a una formazione professionale di base in virtù della disciplina dei casi di rigore, il Consiglio federale crea una nuova fattispecie. Così facendo, tiene conto di importanti interessi pubblici, come previsto dall’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStr. L’interesse pubblico risiede nelle maggiori opportunità per lo straniero di reintegrarsi nel paese d’origine, quindi nella maggiore probabilità che lasci la Svizzera al termine della formazione professionale di base.

Va altresì rilevato che inizialmente questo progetto era stato formulato dal Consiglio federale stesso. L’iniziativa che prevede la modifica del diritto emana invece piuttosto dall’Assemblea federale, in seguito al dibattimento e alla trasmissione della mozione Barthassat al Consiglio federale (08.3616 ; «Giovani in situazione irregolare. Accesso all’apprendistato»).

Peraltro, anche la variante che consiste nel non più considerare l’apprendistato alla stregua di un’attività lucrativa è stata abbandonata in considerazione dei problemi che avrebbe provocato a livello sia pratico sia giuridico. In quanto esercitanti un’attività lucrativa, gli apprendisti devono ottenere un’autorizzazione di lavoro e quindi essere titolari di un permesso di soggiorno valido. Se la formazione professionale di base non fosse più considerata un’attività lucrativa ai sensi del diritto sugli stranieri, non occorrerebbe più un’autorizzazione di lavoro, tuttavia l’interessato abbisognerebbe comunque di un permesso di dimora. Il soggiorno dell’apprendista sarebbe quindi comunque illegale. Anche i meccanismi di protezione inerenti al mercato del lavoro e codificati dal diritto sugli stranieri (contingenti, priorità dei cittadini svizzeri e dei cittadini dell’UE/AELS, controllo delle condizioni salariali e lavorative) diverrebbero generalmente caduchi per quanto concerne la formazione professionale di base. Infine, una siffatta disciplina non sarebbe coerente rispetto ad altri ambiti del diritto (p. es. l’assicurazione contro la disoccupazione o le assicurazioni sociali in generale), che invece continuerebbero a considerare la formazione professionale di base un’attività lucrativa.

Introdurre il diritto a un permesso per queste persone equivarrebbe a introdurre una disparità di trattamento ingiustificata rispetto agli altri casi di rigore personale che, pur trovandosi in una situazione personale paragonabile, non beneficerebbero di un diritto di soggiorno.

12 L’art. 30a OASA disciplina l’accesso all’apprendistato dei giovani privi di permesso di dimora. Gli stagee altre attività lucrative non rientrano nel campo d’applicazione di questa disposizione. In questi casi è possibile presentare una domanda individuale per casi di rigore alle condizioni previste dagli art. 30 cpv. 1 lett. b LStr e 31 OASA.