Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/96: 09.439 n Iv.Pa. Garantire l'accesso a una carta d'identità classica, non biometrica, senza chip a tutti i cittadini svizzeri / 10.308 n Iv.Ct. TG. Legge sui documenti d'identità. Modifica · 10 pagine
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dovranno includere la revisione in corso nella loro pianificazione. Bisogna evitare che alla scadenza del periodo transitorio di due anni della legge sui documenti d’identità la presente revisione non possa ancora entrare in vigore.
Come è il caso già oggi, anche in futuro spetterà ai Cantoni ed eventualmente anche ai Comuni finanziare l’infrastruttura necessaria per trattare le domande di carte d’identità. In cambio, essi riceveranno tuttavia una parte della tassa riscossa (principio di copertura dei costi) in modo tale che il presente adeguamento della legge non comporterà costi diretti per i Cantoni e i Comuni. Questi ultimi dovranno tuttavia prefinanziare gli investimenti. Resta da verificare a quanto ammonterà la quota delle tasse destinata ai Cantoni e se vi saranno cambiamenti rispetto a oggi. Come finora spetterà ai Cantoni stabilire la ripartizione della tassa tra Cantone e Comuni di domicilio a seconda della regolamentazione cantonale.
5 Costituzionalità e compatibilità con il diritto internazionale
Il progetto si fonda sull’articolo 38 della Costituzione federale, ai sensi del quale la Confederazione disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza. È quindi responsabile anche del rilascio dei documenti che servono quale prova della cittadinanza svizzera.
Gli adeguamenti previsti sono compatibili con il diritto internazionale, in particolare con l’acquis di Schengen vigente, che la Svizzera ha recepito nell’ambito dell’accordo di associazione a Schengen. In teoria, l’UE avrebbe la competenza di emanare una regolamentazione concernente l’armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri sull’utilizzazione di identificatori biometrici nelle carte d’identità. Finora non si è tuttavia avvalsa di tale competenza.
6 Delega di competenze legislative
L’articolo 4a capoverso 2 attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire se i Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio ad accettare anche domande di altri tipi di carta d’identità.
In virtù dell’articolo 5 capoverso 2 lettere b e d, il Consiglio federale ottiene la competenza di emanare prescrizioni concernenti la richiesta di carte d’identità presso il Comune di domicilio nonché il trattamento delle domande corrispondenti.