Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/96: 09.439 n Iv.Pa. Garantire l'accesso a una carta d'identità classica, non biometrica, senza chip a tutti i cittadini svizzeri / 10.308 n Iv.Ct. TG. Legge sui documenti d'identità. Modifica · 10 pagine

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1.3 Attuazione delle iniziative

Siccome bisognava attuare simultaneamente tre iniziative di modifica della legge sui documenti d’identità (09.439 Iv. Pa. Thérèse Meyer, 09.516 Iv. Pa. Hannes Germann, 10.308 Iv. Ct. Turgovia), si è posto un quesito insolito: quale delle due CIP andava incaricata di elaborare il progetto di atto legislativo? L’iniziativa parlamentare 09.439 era di competenza della CIP del Consiglio nazionale, mentre l’iniziativa parlamentare 09.516 era di competenza della CIP del Consiglio degli Stati. L’iniziativa cantonale andava invece attribuita a una delle due Camere ai sensi dell’articolo 117 capoverso 1 della legge sul Parlamento. Per evitare che le due commissioni lavorassero in parallelo alla revisione della stessa legge, la CIP del Consiglio nazionale ha fatto il necessario per essere incaricata di elaborare il progetto: da un lato ha chiesto l’attribuzione dell’iniziativa cantonale turgoviese, richiesta che è stata accolta; dall’altro ha convinto la sua omologa del Consiglio degli Stati a rimandare temporaneamente i lavori sull’attuazione dell’iniziativa Germann.

Il 21 maggio 2010, la CIP del Consiglio nazionale ha incaricato la segreteria di elaborare, in collaborazione con l’amministrazione, un progetto preliminare corrispondente alle richieste delle due iniziative. Durante la riunione del 21 ottobre 2010, la commissione plenaria ha accolto il progetto preliminare di modifica della legge sui documenti d’identità e il progetto di rapporto con 20 voti contro 0 e 1 astensione. Ha quindi avviato la procedura di consultazione, che durerà fino al 21 gennaio 2011.

1.4 Diritto vigente

Ai sensi delle modifiche della legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità (modifiche del 13 giugno 2008, RU 2009 5521) entrate in vigore il 1° marzo 2010, alla scadenza del termine transitorio di due anni previsto nella disposizione transitoria le carte d’identità (ID) potranno essere richieste unicamente presso le autorità di rilascio designate dai Cantoni. Durante il periodo transitorio, i Cantoni possono autorizzare la domanda di carte d’identità come finora presso il Comune di domicilio. Si sono avvalsi di questa possibilità complessivamente 19 Cantoni.

Quanto ai passaporti, dall’entrata in vigore delle modifiche possono essere richiesti unicamente presso le autorità di rilascio designate dai Cantoni, poiché solo queste ultime dispongono dell’infrastruttura necessaria per trattare le domande di passaporti con dati biometrici registrati in forma elettronica (passaporti elettronici).

Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2ter LDI, al Consiglio federale è attribuita la competenza di determinare quali tipi di documenti d’identità vanno provvisti di un chip. Il Consiglio federale si è avvalso di tale competenza in vista dell’introduzione definitiva di dati biometrici nel nuovo passaporto svizzero (passaporto 10) e all’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza sui documenti d’identità (ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri, ODI, RS 143.11) ha stabilito che il passaporto 10 dovrà obbligatoriamente essere provvisto di un chip. Su questo chip saranno registrati i dati personali nonché un’immagine digitale del viso e di due impronte digitali.