Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/96: 09.439 n Iv.Pa. Garantire l'accesso a una carta d'identità classica, non biometrica, senza chip a tutti i cittadini svizzeri / 10.308 n Iv.Ct. TG. Legge sui documenti d'identità. Modifica · 10 pagine
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Siccome ai sensi della modifica proposta anche in futuro il Comune di domicilio potrà accettare domande di carte d’identità senza dati biometrici registrati in forma elettronica, è necessario ridisciplinare la procedura e le competenze agli articoli 4a, 5 capoverso 2 e 6 capoversi 1 e 1bis.
È ancorata a livello di legge la possibilità di richiedere una carta d’identità senza chip anche in futuro. Tale carta d’identità non conterrà dati biometrici né altri dati registrati in forma elettronica e tanto meno un’identità elettronica utilizzabile a scopi di autenticazione, firma e criptaggio. È ancorata a livello di legge anche l’idea che le carte d’identità senza dati biometrici registrati su un chip potranno continuare a essere richieste presso il Comune di domicilio, a patto che i Cantoni lo ammettano. Da notare che l’offerta combinata (ordinazione simultanea del passaporto e della carta d’identità con un supplemento attualmente di 8 franchi) potrà continuare a essere richiesta unicamente presso le autorità cantonali di rilascio.
L’entrata in vigore è fissata nella legge al 1° marzo 2012, e cioè alla data di scadenza del periodo transitorio. Ciò permetterà ai Cantoni e ai Comuni di adottare tutte le misure necessarie per attuare le nuove disposizioni.
3 Commento ai singoli articoli
Art. 2 cpv. 2ter
Per principio, il Consiglio federale determina quali tipi di documenti d’identità (passaporto e carta d’identità) sono provvisti di un chip. Tale competenza del Consiglio federale è limitata dall’aggiunta proposta, secondo cui anche in futuro potrà essere richiesta una carta d’identità senza chip e quindi anche senza dati registrati in forma elettronica.
Art. 4a
Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1, i servizi che rilasciano i documenti d’identità sono designati dai Cantoni. La legge non prescrive alcuna limitazione del numero di questi servizi. Se un Cantone dispone di più servizi competenti per il rilascio di documenti d’identità, tra di essi è designato un servizio responsabile sul territorio cantonale. Questa autorità funge anche da interlocutore per la Confederazione.
All’articolo 4a capoverso 1, ai Cantoni è ora attribuita anche la competenza di decidere sulla possibilità di richiedere la carta d’identità senza chip con dati biometrici registrati in forma elettronica anche presso il Comune di domicilio invece che presso una delle autorità di rilascio. Non è ancora stato stabilito dove dovranno eventualmente essere richieste in futuro le carte d’identità con un’identità elettronica utilizzabile a scopi di autenticazione, firma e criptaggio. I requisiti tecnici e organizzativi concernenti la procedura di rilascio di questo tipo di carta dovranno essere chiariti esattamente in un nuovo progetto futuro. Il capoverso 2 consente quindi al Consiglio federale di disciplinare la questione in futuro.
Analogamente alla disposizione dell’attuale articolo 4 capoverso 1, l’autorità di rilascio cantonale responsabile è competente anche per l’esame delle domande di carte d’identità inoltrate dai Comuni di domicilio. Siccome i Comuni di domicilio non dispongono dell’infrastruttura per svolgere i controlli necessari nel Registro