Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/96: 09.439 n Iv.Pa. Garantire l'accesso a una carta d'identità classica, non biometrica, senza chip a tutti i cittadini svizzeri / 10.308 n Iv.Ct. TG. Legge sui documenti d'identità. Modifica · 10 pagine
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Le disposizioni attuali della legge sui documenti d’identità consentirebbero al Consiglio federale di prevedere l’obbligo di un chip su cui registrare i dati anche per la carta d’identità. È ipotizzabile che un giorno, sulla scia degli sviluppi internazionali, per motivi di sicurezza sia deciso l’obbligo di introdurre dati biometrici registrati in forma elettrica anche nelle carte d’identità utilizzate per viaggiare. La legge sui documenti d’identità (articolo 2 capoverso 2quater) consente inoltre di munire le carte d’identità di un chip con un’identità elettronica utilizzabile a scopi di autenticazione, firma e criptaggio. In futuro, i cittadini potrebbero così identificarsi in modo affidabile con la loro identità anche nelle transazioni commerciali e nei contatti con le autorità nel mondo virtuale via Internet, se desiderassero e richiedessero una carta del genere. Vari Paesi europei hanno già introdotto carte d’identità con dati biometrici e identità digitali registrati in forma elettronica o ne pianificano l’introduzione nei prossimi anni (p. es. Lettonia, Estonia, Belgio, Portogallo, Spagna). Da menzionare anche la Germania, che a partire dal 1° novembre 2010 offrirà, con la partecipazione dell’economia e della pubblica amministrazione, un documento d’identità elettronico personale multifunzionale nonché una carta d’identità elettronica (e-ID), su cui il titolare potrà far registrare in forma elettronica anche le impronte digitali.
2 Punti essenziali del progetto
La nuova regolamentazione propone di consentire ai Cantoni di decidere se le carte d’identità senza dati biometrici registrati in forma elettronica possano essere richieste unicamente presso il Comune di domicilio, presso il Comune di domicilio e l’autorità cantonale di rilascio o unicamente presso l’autorità cantonale di rilascio. Ogni Cantone avrà così la possibilità di offrire un servizio pubblico vicino ai cittadini e garantire a tutti i cittadini l’accesso a una carta d’identità classica con una procedura semplice.
L’articolo 2 capoverso 2ter stabilisce inoltre che il Consiglio federale deve garantire la possibilità di continuare a richiedere carte d’identità senza chip. Questa regolamentazione assicura che anche in futuro i cittadini svizzeri potranno richiedere una carta d’identità senza chip, se lo desiderano. L’ancoramento di questa disposizione nella legge offre alle numerose persone che utilizzano la carta d’identità solo entro i confini nazionali, ad esempio per identificarsi alla posta o in banca o per dimostrare la loro età, la possibilità di ottenere una carta d’identità senza dati biometrici. Ciò risponde ai bisogni di un’ampia fascia della popolazione. Al tempo stesso, la presente disposizione permette di reagire a futuri requisiti concernenti le carte d’identità.
La legge sui documenti d’identità non formula regole su come debba essere utilizzata la carta d’identità o su chi debba riconoscerla. Ai sensi della legge sui documenti d’identità (articolo 1 capoverso 2), la carta d’identità continuerà tuttavia a servire a comprovare la cittadinanza svizzera e l’identità del titolare. Anche se presumibilmente a medio termine sarà necessaria una carta d’identità con dati biometrici per varcare la frontiera, ogni cittadino svizzero deve avere la possibilità di decidere autonomamente, con cognizione di causa, quale tipo di carta (con o senza dati biometrici) corrisponde meglio ai suoi bisogni. I cittadini dovranno quindi essere informati chiaramente sui pro e i contro di ogni tipo di carta.