Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/96: 09.439 n Iv.Pa. Garantire l'accesso a una carta d'identità classica, non biometrica, senza chip a tutti i cittadini svizzeri / 10.308 n Iv.Ct. TG. Legge sui documenti d'identità. Modifica · 10 pagine

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informatizzato dello stato civile (INFOSTAR), nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL o nel Sistema d’informazione sui documenti d’identità (ISA) e autorizzare la produzione dei documenti d’identità, questo compito deve essere assunto da un servizio cantonale. Questa autorità è l’interlocutore per la Confederazione anche in merito a tali domande ed è responsabile del loro trattamento regolare.

Art. 5 cpv. 2 lett. b e d (nuova)

L’articolo 5 capoverso 2 lettera b è stato completato in modo da consentire al Consiglio federale di emanare anche prescrizioni per i Comuni di domicilio autorizzati ad accettare domande di carte d’identità. Alla nuova lettera d, al Consiglio federale è inoltre attribuita la competenza di emanare regole sulle modalità di trattamento e inoltro delle domande di carte d’identità da parte dei Comuni. È importante che anche in futuro si applichi una procedura unitaria e sicura presso i Comuni di domicilio, identica sull’intero territorio svizzero – laddove i Cantoni autorizzano la richiesta presso il Comune. La procedura applicabile oggi, che prevede la compilazione, l’invio per posta, la scansione e il trattamento di formulari di domanda, dovrebbe essere sostituita prossimamente (cfr. n. 4.1).

Art. 6 cpv. 1 e 1bis (nuovo)

Il capoverso 1 disciplina la procedura di domanda di una carta d’identità presso il Comune di domicilio. Il Comune di domicilio accetta la domanda e la esamina in base alle informazioni in suo possesso e alle indicazioni di cui all’articolo 5 capoverso 2. Accerta anche l’identità del richiedente. Successivamente inoltra la domanda al servizio cantonale competente, il quale ha il compito di verificare la completezza e la correttezza della domanda. Questo servizio deve anche accertare l’identità del richiedente. Per le domande presentate ai Comuni di domicilio si procede a una seconda verifica dell’identità del richiedente in base ai documenti d’identità già rilasciati e registrati in ISA e a INFOSTAR. Ciò è necessario poiché solo le autorità cantonali hanno accesso ai sistemi d’informazione corrispondenti, segnatamente INFOSTAR e ISA.

4 Ripercussioni

4.1 Per la Confederazione

Con la possibilità di continuare a richiedere carte d’identità senza dati biometrici registrati in forma elettronica presso il Comune di domicilio, in futuro la Confederazione dovrà gestire e sostenere due procedure di domanda distinte. Presumibilmente ciò comporterà maggiori costi, che però per il momento non possono ancora essere quantificati. Per i passaporti la domanda dovrà obbligatoriamente essere presentata ai servizi cantonali di registrazione conformemente alla procedura applicabile, che contempla segnatamente la possibilità di presentare la domanda anche via Internet e di fissare un appuntamento per un colloquio personale preliminare. Quanto alle carte d’identità, la procedura di domanda attuale si basa su una tecnologia introdotta nel 2003, che sta lentamente raggiungendo i suoi limiti. Il processo attuale è inoltre relativamente dispendioso in