Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
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alla diffusione mediante nuove tecnologie. Per maggiori dettagli si veda il capitolo 2.10.
1.2.2.3 Finanziamento della radio e della televisione
È necessario rendere più flessibile il sistema dei canoni per quanto riguarda i sussidi versati alle emittenti locali/regionali con mandato di prestazioni e partecipazione al canone. L’obiettivo è quello di evitare in futuro la creazione di eccedenze, senza tuttavia una riduzione della partecipazione al canone dell’emittente. Per maggiori dettagli si veda il capitolo 2.8.
Inoltre, non è stato possibile promuovere nuove tecnologie nella misura voluta dal Legislatore. Per garantire effettivamente il finanziamento iniziale di nuove tecnologie, vengono ridefiniti i presupposti del diritto. Per maggiori dettagli si veda il capitolo 2.12.
1.2.2.4 Diritti e doveri delle emittenti televisive regionali titolari di una concessione
Attualmente la SSR e le emittenti di programmi televisivi destinati alle regioni linguistiche sono tenute ad adattare determinate trasmissioni alle esigenze dei disabili. In futuro anche le emittenti televisive regionali titolari di una concessione dovranno fornire un simile servizio a favore degli audiolesi. Il sottotitolaggio deve essere finanziato interamente tramite il canone generale. Per maggiori dettagli si
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L’abolizione della limitazione della diffusione faciliterà la vita delle emittenti locali/regionali titolari di una concessione. Finora, le emittenti con partecipazione al canone potevano diffondere il proprio programma solo nella loro zona di copertura. A causa dei nuovi metodi di diffusione (in particolare via Internet), questa limitazione si rivela essere un ostacolo sempre maggiore per le emittenti finanziate dal canone che offrono un servizio pubblico e pertanto non è più giustificata. Per maggiori dettagli si veda il capitolo 2.7.
1.2.2.5 Altre modifiche
Modifiche di minore portata della LRTV riguardano le norme sulla durata della pubblicità (liberalizzazione come in Europa) o l’organizzazione della Fondazione Mediapulse (rinuncia a direttive sulla composizione del Consiglio d’amministrazione). Per maggiori dettagli si veda i capitoli 2.5 e 2.13.
Nell’ambito della verifica sulla concentrazione dei mezzi di comunicazione, l’obbligo di informazione va esteso agli attori di quei mercati rilevanti per i media che sono oggetto dell’esame concreto. Così facendo va garantito che si possa individuare la fattispecie giuridicamente rilevante. Per maggiori dettagli si veda il capitolo 2.6.
È necessario modificare la LTC per quanto riguarda le tasse di concessione. In futuro dovranno essere esentate solo le emittenti radiofoniche e televisive titolari di una concessione (attualmente: tutte le emittenti) dall’obbligo di pagare la tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Per maggiori dettagli si veda il capitolo 2.16.