Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

È difficile che il nuovo organo di riscossione possa portare avanti l'attività secondaria attualmente esercitata su incarico della società di gestione Suisa (riscossione delle l’indennità per i diritti d’autore presso le imprese), visto che, per motivi legati alla protezione dei dati, i dati ottenuti dai registri degli abitanti e dall'AFC non possono essere utilizzati per altri scopi.

Capoverso 5: l'organo di riscossione opera su mandato pubblico, la collettività si aspetta quindi da lui un determinato grado di trasparenza sulle sue attività. Tale aspettativa è espressa anche nella mozione 10.3014, che richiede la pubblicazione del conto annuale. Oltre alla trasparenza dal punto di vista economico, garantita appunto da questa misura, l'organo di riscossione deve informare il pubblico e rendere conto dei compiti svolti attraverso un rapporto d'attività pubblicato su base annua.

Art. 68d (nuovo) Trattamento dei dati da parte dell'organo di riscossione

Capoverso 1: il contenuto di questo capoverso corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 1 ORTV. La disposizione viene ora integrata nella legge, precisando che le informazioni trasmesse all’organo di riscossione nel quadro di una domanda di esonero sono considerate dati personali degni di particolare protezione. Il fatto che una persona benefici di prestazioni complementari annue nel quadro dell’assicurazione invalidità permette in qualche modo di farsi un’idea riguardo al suo stato di salute.

Capoverso 2: le direttive nei confronti del nuovo organo di riscossione riguardanti il trattamento dei dati sono le stesse rispetto ad oggi (cfr. art. 69 cpv. 3 dell'attuale LRTV). Non sarà tuttavia più possibile trattare i dati per altri scopi né inoltrarli a terzi. Per motivi legati alla protezione dei dati, infatti, i dati per la riscossione del canone ottenuti dai registri degli abitanti e dall'AFC non possono essere impiegati per altri scopi. Attualmente, l’organo di riscossione dei canoni di ricezione utilizza una parte dei dati da lui stesso raccolti per la riscossione delle indennità per i diritti d’autore presso le imprese, attività esercitata su incarico della società di gestione Suisa.

Capoverso 3: in linea di principio il capoverso corrisponde all'attuale articolo 66 capoverso 3 ORTV. Attraverso questa disposizione è possibile garantire che qualora i compiti dell’organo di riscossione fossero ripresi da un’altra società, i dati relativi alle economie domestiche verrebbero immediatamente messi a disposizione del subentrante. Per motivi legati alla protezione dei dati, il vecchio organo di riscossione è inoltre tenuto, una volta trasmessi, a sopprimere i dati che non sono più di alcuna utilità.

2.1.2 Canone per le economie domestiche

Art.69 Disposizioni generali

Capoverso 1: la regolamentazione riguardante l'inizio e la fine dell'obbligo per un'economia domestica corrisponde per analogia all'odierno articolo 68 capoversi 4 e 5 LRTV.

Capoverso 2: nell'ambito dell'attuale sistema, i dati relativi alle economie domestiche destinati all'organo di riscossione provengono innanzitutto dagli annunci effettuati su base spontanea. Per verificare l'assoggettamento all’obbligo di pagare il canone delle economie domestiche non annunciate, l'organo di riscossione dei