Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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potestativa permetterebbe al Consiglio federale di delegare in caso di necessità a un Ufficio federale i compiti legati alla riscossione del canone.

Capoverso 2: l’UFCOM continua a esercitare la vigilanza sull’organo di riscossione (cfr. art. 69 cpv. 5 LRTV sin qui in vigore). In virtù della legge sul controllo federale delle finanze, l’organo di riscossione sottostà anche alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze. (L’UFCOM è altresì competente per i ricorsi interposti contro le decisioni dell’organo di riscossione; questa disposizione figura ora all’articolo 99 capoverso 2).

Art. 68c (nuovo) Compiti e competenze dell'organo di riscossione

Capoverso 1: proprio come oggi (cfr. art. 69 cpv. 1 LRTV in vigore), l'organo di riscossione potrà emanare decisioni nei confronti delle persone assoggettate all'obbligo di pagare il canone e, se del caso, ingiungere il versamento dell’importo dovuto nel quadro di una procedura d'esecuzione (lett. a). D’ora in avanti le decisioni dell’organo di riscossione potranno riguardare anche Cantoni e Comuni in caso di controversia sull’indennizzo dei costi legati all’inoltro dei dati contenuti nei registri degli abitanti (lett. b).

Capoverso 2: Le procedure d'accertamento riguardanti l'obbligo di pagare il canone seguono i principi della legge federale sulla procedura amministrativa (PA23). L'obbligo per le economie domestiche e delle aziende di pagare il canone si basa su criteri diversi. Nel primo caso, i privati sono debitori del canone per la loro economia domestica. Un'impresa invece è tenuta a pagare il canone se raggiunge il fatturato minimo stabilito. Le persone assoggettate hanno l'obbligo di cooperare all’accertamento dei fatti. Se nei loro confronti fossero pendenti altre procedure amministrative (p. es. istanza riguardo a prestazioni complementari presso la cassa cantonale di compensazione o ricorso di un'impresa contro l'imposta sul valore aggiunto stabilita dall'AFC) che potrebbero condizionare l'esito della procedura dinanzi all'organo di riscossione o delle autorità di ricorso (p. es. UFCOM), sono tenute a informarne tempestivamente l'ufficio di riscossione. L'obbligo di cooperare di un'impresa può consistere ad esempio anche nel dover presentare all'organo di riscossione i documenti giustificativi di un conto annuale, nel caso in cui l'impresa dovesse contestare la categoria tariffaria attribuita dall'AFC.

Capoverso 3: si tratta di una competenza già affidata all’organo di riscossione (cfr. art. 69 cpv. 1 LRTV).

Capoverso 4: l'organo di riscossione deve limitarsi all'attività prevista dalla presente legge e non gli è concesso l'esercizio di altre attività economiche. Mediante questa disposizione si garantisce che l'organo di riscossione impieghi i suoi mezzi finanziari e altre risorse unicamente per la riscossione del canone e che, in base al nuovo obbligo di pubblicare il conto annuale - l'impiego dei mezzi risulti completamente trasparente. Per un candidato all’aggiudicazione del mandato di riscossione, quest’esigenza non è determinante. Si tratta infatti di una restrizione che limita solo l’autonomia strutturale dell’organo di riscossione e non la sua indipendenza nei confronti di altre imprese. Ciò significa che l’organo di riscossione può appartenere a un’altra società o far parte di un gruppo attivo anche in altri settori di attività, presenti o futuri. Lo sfruttamento di risorse (contabilità, informatica, locali, ecc.) in comune con altre società è ammesso.

23 RS 172.021