Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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Capoverso 2: viene esplicitata la prassi sin qui in vigore, secondo cui nel definire l'importo del canone il Consiglio federale stabilisce anche la quota dei proventi attribuita agli scopi e ai destinatari di cui al capoverso 1. In relazione all’importo destinato alla SSR (cpv. 1 lett. a) il Consiglio federale ha altresì la possibilità di precisare la ripartizione tra radio, televisione e ulteriore offerta editoriale. Così facendo è generalmente possibile garantire che ai vari media che compongono l’offerta della SSR venga assegnata una fetta del provento atta a permettere l’adempimento del mandato di prestazioni. Nel sistema attuale la ripartizione è automatica, poiché il canone per la ricezione radiofonica e per la ricezione televisiva è riscosso separatamente e impiegato per il finanziamento dei rispettivi programmi. Con il nuovo canone tale suddivisione viene a cadere. Il Consiglio federale potrà ricorrere a questa competenza in particolare se dovesse constare che alcune categorie di programma sono troppo curate, o viceversa trascurate, nei confronti di altre.

Capoverso 3: corrisponde all'attuale articolo 70 capoverso 3 LRTV.

Art. 68b (nuovo) Riscossione del canone da parte dell'organo competente

Capoverso 1: il Consiglio federale attribuirà il mandato per la riscossione del nuovo canone presso le economie domestiche e le imprese a un organo di riscossione specifico. Ciò è già il caso per la riscossione dell’attuale canone di ricezione da parte di Billag SA ed è anche quanto richiesto dalla mozione 10.3014. Proprio come Billag oggi, quest’organo sarà tuttavia sottoposto alla sorveglianza della Confederazione e quindi non indipendente. Ciò detto, in linea di principio il compito di riscuotere il canone non passa all’Amministrazione federale, ma sarà affidato a un’impresa. Sulla scia di quanto già avviene, per designare l’organo di riscossione il Consiglio federale continuerà ad avvalersi del DATEC. I dettagli relativi a compiti, competenze e remunerazione continueranno ad essere disciplinati in un contratto concluso tra l’organo di riscossione e il DATEC stesso. (cfr. attuale art. 65 cpv. 1 e 3 ORTV).

La delega dei compiti di riscossione del canone è disciplinata dalla legislazione sugli acquisti pubblici della Confederazione.22 L’organo di riscossione va pertanto designato nel quadro di una procedura che garantisce condizioni di concorrenza favorevoli e non discriminatorie, in altre parole tramite pubblica gara o aggiudicazione pubblica su invito. Il contratto attualmente in vigore tra il DATEC e l'organo di riscossione dei canoni di ricezione Billag SA è stato stipulato in seguito a una procedura mediante invito. La procedura fondata sul bando pubblico è costosa e lunga. Dato che in Svizzera soltanto poche aziende sono in grado di affrontare un’operazione di amministrazione di massa come quella rappresentata dalla riscossione del canone, per motivi di efficienza il DATEC deve poter designare l'organo di riscossione nel quadro di una procedura mediante invito. L’aggiudicazione non costituisce una decisione soggetta a ricorso. La decisione di attribuzione del DATEC non può pertanto essere esaminata da un tribunale sotto il profilo della conformità al diritto degli acquisti pubblici.

Se al termine di una procedura pubblica condotta sulla base della legislazione in materia di acquisti pubblici non fosse stato possibile trovare un candidato che soddisfa i requisiti richiesti o un’offerta finanziariamente interessante, la formulazione

22 Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1)