Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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Poiché nella LRTV manca una norma specifica, è possibile evitare che lo Stato controlli emittenti radiofoniche o televisive solo nei casi in cui è necessaria una concessione. Per assicurare l’indipendenza dallo Stato anche alle altre emittenti (sottoposte all’obbligo di notificazione), viene dunque creata una base legale. Per maggiori informazioni si veda il capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht

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Nella legislazione attualmente in vigore, la gestione delle frequenze spetta al Consiglio federale e al DATEC per gli aspetti di politica dei media e alla Commissione federale delle comunicazioni ComCom per quelli legati alla tecnica in materia d’infrastruttura. Nella LRTV vigente la ripartizione concreta non è del tutto chiara e coerente. Va pertanto adattato il disciplinamento delle competenze orientandosi all’intenzione iniziale. Spetta al Consiglio federale prendere le decisioni riguardanti le frequenze che servono a garantire il mandato di prestazioni costituzionale della radio e della televisione (art. 93 Cost.). Per maggiori dettagli si veda il capitolo 2.11.

Un’ulteriore modifica riguarda la competenza dell’AIRR di pronunciare sanzioni. Trattandosi di un aspetto delicato dal punto di vista costituzionale, tale potere viene trasformato nella competenza di richiedere sanzioni. Pertanto, invece di pronunciare sanzioni in prima persona, l’AIRR deve poter richiedere all’UFCOM di farlo al posto suo. Per maggiori dettagli si veda il capitolo 2.14.

L’ultimo trasferimento di competenze viene proposto nell’ambito della conclusione di trattati internazionali relativi a questioni tecniche o amministrative. Tali trattati devono poter essere conclusi direttamente dall’UFCOM. Questa modifica permette di armonizzare la normativa con quella contenuta nella legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni19 (cfr. art. 64 LTC). Per maggiori dettagli si veda il capitolo 2.15.

1.2.2.2 Condizioni per il rilascio di una concessione

Una concessione è rilasciata a un’emittente di programmi radiofonici o televisivi locali o regionali se quest’ultima non pregiudica la pluralità delle opinioni e dell’offerta. Le esperienze fatte dal 2007 in occasione del rilascio di concessioni per l’emittenza radiofonica e televisiva hanno dimostrato che la verifica del rispetto di questa condizione richiede molto tempo (anche due anni) e appesantisce la procedura. Questa condizione potrebbe inoltre rendere difficile l’adempimento del mandato di prestazioni che, per il Parlamento, è prioritario rispetto alla concentrazione dei media e impedire il rilascio di un’altra concessione nelle regioni di piccole dimensioni in cui vi è un’unica impresa mediatica. Pertanto questa condizione va abolita. Questo provvedimento non fa tuttavia aumentare il rischio di concentrazione dei media poiché esistono altri strumenti pratici per scongiurare questo pericolo (misure di vigilanza qualora vi fosse effettivamente una concentrazione dei media e limitazione a due del numero di concessioni radiofoniche o televisive ottenibili). Per maggiori dettagli si veda il capitolo 2.9.

La citata limitazione del numero di concessioni radiofoniche o televisive che è possibile ottenere si rivela essere in linea di massima uno strumento efficace a garantire la pluralità dei media. Tuttavia, questa disposizione potrebbe frenare lo sviluppo tecnologico. Per questo motivo, si propone che il Consiglio federale possa deviare da questa norma rigida nei casi in cui si tratta di una concessione destinata

19 RS 784.10