Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

2 Spiegazioni relative ai singoli articoli

2.1 Canone radiotelevisivo

2.1.1 In generale

Art. 68 Principio

Capoverso 1: disposizione di principio che definisce lo scopo del canone e la cerchia delle persone tenute a pagarlo.

Capoverso 2: continua a valere il principio secondo cui il canone è dovuto per economia domestica (cfr. art. 68 cpv. 2 LRTV in vigore). La novità riguarda le imprese che non dovranno più pagare il canone per ogni singola unità commerciale come oggi, bensì un’unica volta.

Capoverso 3: conformemente a quanto già avviene, in linea di massima il provento del nuovo canone non figurerà nel consuntivo della Confederazione. L’unica eccezione è ancora una volta rappresentata dalla porzione di canone versata agli Uffici federali (UFCOM e da oggi anche AFC) come indennizzo per i compiti connessi alla riscossione del canone.

Capoverso 4: il Consiglio federale disciplina nell’ORTV i dettagli relativi alla periodicità e all’esigibilità, ossia la riscossione annua del canone presso le economie domestiche nonché le modalità di fatturazione (attuali artt. 60a-62 ORTV). Come oggi, la fattura annua resta la regola rispetto all’alternativa della fattura trimestrale, il cui rilascio implica un supplemento.

Art. 68a (nuovo) Importo del canone

Capoverso 1: a livello di contenuto questa disposizione è conforme al vecchio articolo 70 capoverso 1, con un'aggiunta alla lettera e. Il provento del nuovo canone permette di sostenere finanziariamente le stesse prestazioni (cfr. attuale art. 70 cpv. 1 LRTV): i programmi e l’ulteriore offerta editoriale della SSR, i programmi di emittenti radiotelevisive private locali e regionali con partecipazione al canone, la Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva, l’introduzione di moderne tecnologie di diffusione, i compiti connessi alla riscossione e all'applicazione del canone, in particolare le spese dell'organo di riscossione, l'attività dell'UFCOM in relazione al canone di ricezione e ora anche l'attività dell'AFC per la riscossione del canone

20

nonché l’indennizzo di Cantoni e Comuni (art. 69c cpv. 4) .

La novità è rappresentata dal sostegno al sottotitolaggio di programmi televisivi regionali titolari di una concessione a favore delle persone audiolese (lett. e; per spiegazioni riguardanti questa disposizione cfr. sez. 2.4).

Non dando seguito a un'iniziativa parlamentare tesa ad attribuire la relativa competenza all'Assemblea federale, nel dicembre 2010 il Parlamento ha confermato che l'ammontare del canone deve essere stabilito dal Consiglio federale e non dal Parla-

21

mento.

20 Cfr. allegato II per un paragone tra sistema attuale e nuovo sistema in termini di componenti e i flussi finanziari.

21 Iniziativa parlamentare CN Rickli "Trasferire al Parlamento la competenza in materia di canoni radiotelevisivi" (09.411) del 19.3.2009