Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
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(DATEC) concluderà con la società scelta un contratto pluriennale nel quale saranno definiti in dettaglio i compiti, le competenze e l’indennità.
Contrariamente al sistema odierno, l’organo di riscossione non potrà svolgere attività diverse dai compiti legali connessi con la riscossione del canone per le economie domestiche e le imprese, condizione che non pone limitazioni onerose agli eventuali candidati. Per motivi legati alla trasparenza viene richiesta infine l’indipendenza strutturale dell’organo di riscossione, non deve però necessariamente essere indipendente da altre imprese. Infatti, sulla base dei dati ottenuti dalle imprese, oggigiorno l’organo di riscossione riscuote anche le tasse dei diritti d’autore per conto della società di gestione Suisa. A dire il vero, il futuro organo di riscossione non sarà più in grado di svolgere quest’attività secondaria, dato che, per motivi legati alla protezione dei dati, non potrà utilizzare per altri scopi le informazioni che riceverà per la riscossione del canone.
L’organo di riscossione sarà inoltre tenuto a pubblicare il suo conto annuale e un rapporto di gestione annuale. Con quest’obbligo si risponde alla richiesta generale di maggiore trasparenza nello svolgimento di questo compito pubblico. La pubblicazione del conto annuale viene tra l’altro chiesta anche nella mozione 10.3014.
Variante: riscossione e incasso del canone per le imprese da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
Il presente avamprogetto di legge e il relativo rapporto esplicativo si basano su un sistema nel quale l’organo di riscossione riscuote come finora sia il canone per le economie domestiche sia quello per le imprese.
Se, come qui previsto, il canone per le imprese dipende dall’IVA, si potrebbe affidare all’AFC il compito di riscuoterlo e incassarlo direttamente. Di conseguenza, l’attività dell’organo di riscossione sarebbe limitata alle sole economie domestiche. L’obbligo di pagare il canone e l’esenzione delle imprese come pure l’importo del canone e le categorie tariffarie rimarrebbero invece disciplinati in base al presente avamprogetto. Con questa variante, la vigilanza e i rimedi giuridici sarebbero definiti conformemente alle norme esistenti nella legge sull’IVA.
I vantaggi di questa variante sono diversi: si evitano le interfacce tra organo di riscossione e AFC, rendendo così più efficiente la riscossione del canone per le imprese; si sfrutta sia il fatto che l’AFC intrattiene già relazioni disciplinate giuridicamente con tutte le potenziali imprese assoggettate all’obbligo di pagare il canone sia il fatto che le imprese effettuano già versamenti periodici all’AFC; si evita il trattamento da parte di terzi dei dati riguardanti le imprese.
Alla luce di quanto suesposto, i partecipanti alla consultazione sono invitati a rispondere alla seguente domanda:
Quale variante per la riscossione del canone per le imprese preferite?
a) L’organo di riscossione riscuote il canone presso le imprese in base ai dati forniti dall’AFC (corrisponde al presente avamprogetto e al rapporto esplicativo)
b) L’AFC riscuote direttamente il canone presso le imprese (variante non contemplata nel presente avamprogetto)