Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
di copertura è sancito nelle rispettive concessioni e deve continuare a essere mantenuto quale garanzia del servizio pubblico locale e regionale. Le emittenti vanno valutate in base al mandato di prestazione sancito dalla concessione, indipendentemente dal fatto che sia autorizzata o meno anche la diffusione fuori dalla zona di copertura. Il mandato di prestazioni è oggetto di una valutazione regolare e sistematica dei programmi. Le associazioni che raggruppano le emittenti televisive toccate sono anch’esse favorevoli all’abolizione della limitazione in materia di diffusione.
2.8 Quota del canone per le emittenti radiotelevisive private
2.8.1 Quote del canone non distribuibili
In occasione della revisione totale della LRTV, nel 2006, il sostegno mediante i canoni è stato ampliato alle emittenti locali e regionali (splitting del canone). La quota del canone riservata alle emittenti private di programmi radiotelevisivi in possesso della concessione ammonta al 4 per cento dei proventi del rispettivo canone (art. 40 cpv.1 LRTV). Per il periodo 2007-2010 la quota ammontava complessivamente a 50 milioni di franchi all’anno. La quota per ogni zona di diffusione è stata stabilita e messa a concorso nel 2007, per un importo complessivo corrispondente ai 50 milioni di franchi.
Non è mai stato possibile distribuire l’intera somma delle quote. Di conseguenza, le somme non versate si sono accumulate sui conti di bilancio, tenuti dai settori contabili dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF). Questa situazione è dovuta ai motivi seguenti:
il nuovo sistema di ripartizione del canone è entrato in vigore contemporaneamente alla nuova LRTV, ovvero il 1° aprile 2007. Da allora, erano disponibili le quote supplementari. Tuttavia, le concessioni che vi danno diritto sono state rilasciate solo successivamente, o in singoli casi, non sono ancora state rilasciate a causa di ricorsi. Di conseguenza, soprattutto in un primo tempo, le quote dovute non hanno potuto essere completamente distribuite (vedi grafico, zona tratteggiata obliquamente).
Le emittenti che vi hanno diritto devono garantire un certo livello di autofinanziamento. La partecipazione annua al canone ammonta al massimo al 50 per cento dei suoi costi d’esercizio (70 % per le emittenti di programmi televisivi nelle regioni isolate o di montagna nonché per le emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro; art. 39 cpv.1 ORTV). Questo limite ha fatto sì che alle emittenti non potesse essere versata l’intera quota (cfr. grafico, zona tratteggiata verticalmente).