Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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ne delle tecnologie per la produzione e la diffusione di programmi televisivi permette di risparmiare anche in questo settore. Occorre sottolineare che il nuovo compito potrebbe implicare un leggero aumento del canone radiotelevisivo ciò dipende però anche dallo sviluppo futuro di altri elementi.

Al momento di definire l’importo del canone, il Consiglio federale stabilirà e considererà i bisogni finanziari delle emittenti regionali in materia di sottotitolaggio (cfr.

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per il sottotitolaggio sono versati trimestralmente dall’UFCOM alle emittenti aventi diritto, possibilmente insieme alle quote del canone. Trattandosi in questo caso di aiuti finanziari, si applica la legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi LSu33).

Per dare maggiore visibilità alle nuove prestazioni di sottotitolaggio, il Consiglio federale inviterà le emittenti televisive regionali a collocarle anche in Internet. Si tratterebbe in questo caso di prestazioni complementari e facoltative, consultabili individualmente su domanda. Anche le spese generate dal sottotitolaggio per Internet (stimate a 10 000 – 20 000 franchi per emittente) sarebbero interamente coperte dal provento del canone radiotelevisivo.

2.5 Restrizione quotidiana della pubblicità

Le restrizioni riguardo alla durata della pubblicità sono disciplinate all’articolo 11 capoverso 2 della LRTV e si applicano alle emittenti titolari di una concessione e alle emittenti televisive i cui programmi sono diffusi oltre frontiera. Per tutte le altre emittenti radiofoniche e televisive, il Consiglio federale, con l’articolo 19 capoverso 2 ORTV, fa uso della sua competenza di regolamentare le eccezioni distanziandosi completamente dalle restrizioni riguardo alla durata della pubblicità. I programmi televisivi della SSR soggiacciono a una regolamentazione particolare in materia di pubblicità; la pubblicità è vietata nei programmi radiofonici della SSR (art. 14 LRTV in combinato disposto con l’art. 22 ORTV).

Art. 11 cpv. 2 Inserimento nei programmi e durata della pubblicità

Per le emittenti titolari di una concessione e per le emittenti televisive che diffondono oltre frontiera, la durata della pubblicità autorizzata viene adeguata alla regolamentazione europea semplificata (art. 18 della direttiva UE sui servizi dei media audiovisivi, AVMD-RL34), che prevede di abrogare il contingente pubblicitario del 15 per cento del tempo d’antenna quotidiano (cpv.2). Le disposizioni della AVMD-RL sulla pubblicità si applicano alle finestre pubblicitarie svizzere delle emittenti estere nel quadro dell’accordo tra la Svizzera a l’Unione europea sulla partecipazione della Svizzera al Programma MEDIA dell’UE (Accordo MEDIA35). Per evitare una disparità di trattamento delle emittenti svizzere rispetto a quelle estere, il Consi-

33 RS 616.1

34 Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive.

35 cfr. Messaggio del 21 settembre 2007 concernente l'approvazione dell'accordo sulla partecipazione della Svizzera al programma comunitario MEDIA nel periodo 2007-2013 e un decreto federale concernente il finanziamento della partecipazione (FF 2007 6067 segg.)