Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

comunicazione va esteso agli attori dei mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione e che sono oggetto dell’esame concreto (cpv.2 lett. f)

Il rinvio supplementare all’articolo 74 nel capoverso 1 è una semplice precisazione e tiene conto del fatto che l’obbligo d’informazione si riferisce al capitolo 2 del titolo quinto “Provvedimenti contro la concentrazione dei mezzi di comunicazione” che comprende sia l’articolo 74 che l’articolo 75.

2.7 Limitazione concernente la diffusione imposta alle emittenti televisive titolari di una concessione e aventi diritto a una quota del canone

Le emittenti di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione con mandato di prestazione e partecipazione al canone sono attualmente autorizzate a diffondere unicamente nella propria zona di copertura stabilita dalla concessione. La restrizione aveva in particolare la finalità di garantire su tutto il territorio una diffusione di offerte equivalenti a livello locale e regionale, cosicché le emittenti finanziate tramite il canone non potessero concorrere tra loro per aggiudicarsi gli introiti pubblicitari locali e regionali.

L’argomento degli introiti pubblicitari garantiti a livello locale e regionale è oggi ampiamente sorpassato, dato che la limitazione della diffusione prevede già varie eccezioni: i programmi radiofonici su OUC possono ad esempio essere diffusi indistintamente senza filo in tecnica digitale terrestre, su linea o via satellite (art. 37 ORTV). Conformemente alla loro concessione, le emittenti regionali sono autorizzate a trasmettere i propri programmi televisivi via Internet (streaming), e pertanto al di fuori della zona di copertura, solo se il loro programma non può essere captato via Internet simultaneamente da 1000 o più apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica.

A causa di questa restrizione nella diffusione, le emittenti di programmi televisivi regionali sono sensibilmente limitate in materia di diffusione su Internet: alle emittenti del servizio pubblico regionale è infatti vietato trasmettere sulle cosiddette «non managed networks», dove per i fornitori di servizi di telecomunicazione non vi sono (ancora) possibilità d’indirizzamento (InternetTV o WebTV ad es. Zattoo e Wilmaa). Di conseguenza non hanno accesso a un canale di diffusione viepiù importante il cui numero di utenti va crescendo. Questa restrizione va dunque eliminata.

Art. 38 cpv. 5 Limitazione della diffusione per le emittenti titolari di una

concessione con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

e

Art. 52 cpv.3 Limitazione concernente la diffusione dei programmi

La soppressione della limitazione (art. 38 cpv. 5 e art. 52 cpv. 3) permette di considerare l’evoluzione tecnica, come già accennata nel messaggio relativo alla revisione totale della LRTV38.

Gli obiettivi perseguiti con la limitazione in materia di diffusione possono essere raggiunti in altro modo. L’obbligo di riservare ampio spazio a temi legati alla zona

38 FF 2003 1533 s.