Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
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settembre 201140 chiedeva al Consiglio federale di elaborare una regolamentazione che permetta di restituire l’eccedente della quota a coloro che pagano il canone. Su raccomandazione del Consiglio federale, la mozione è stata respinta dal Consiglio nazionale il 21 dicembre 2011. Pur ritenendola pertinente nelle sue grandi linee, il Consiglio federale ha fatto notare che occorrerebbe una revisione della legge prospettando di voler trovare una soluzione nel quadro di questo progetto.
2.8.2 Regolamentazione proposta
Art. 40 cpv.1 Partecipazione al canone
La percentuale fissa, attualmente prevista dalla legge, porta inevitabilmente alla creazione di eccedenze nella distribuzione delle quote di partecipazione al canone e impedisce di smaltirle. Un sistema più flessibile permetterebbe di utilizzare le eccedenze a posteriori. Negli anni in cui sono distribuite le eccedenze precedenti, bisogna però ridurre l’importo del canone riservato allo splitting. Per le emittenti private con partecipazione al canone viene quindi introdotta una nuova quota flessibile che oscilla tra il tre e il 5 per cento (art. 40 cpv.1). Non si tratta di tagliare i versamenti agli aventi diritto bensì di far corrispondere gli importi alle loro necessità reali ed evitare o perlomeno ridurre in tal modo le eccedenze. Una volta reso più flessibile il sistema, nello stabilire l’importo del canone di ricezione e la percentuale della quota, il Consiglio federale potrà tener conto delle eccedenze precedentemente createsi e sgravare coloro che pagano i canoni.
Art. 109a Eccedenze provenienti dalla quota di partecipazione del cano-
ne
Per utilizzare altrimenti le eccedenze della quota del canone accumulatesi dal 2007 occorre una delega legale (cfr. punto Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Altrimenti ogni altro utilizzo infrangerebbe retroattivamente la disposizione attualmente in vigore secondo cui il 4 per cento del canone va riservato allo splitting.
L’articolo 109a, prevede che le eccedenze restanti al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione siano liquidate e vengano restituite a coloro che pagano il canone (cpv.1). Il rimborso avviene sotto forma di pagamento unico. Onde limitare le spese amministrative, saranno considerate assoggettate le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione, sono registrate presso l’organo di riscossione. Inoltre, non sarà fatta alcuna distinzione tra le economie domestiche e le imprese o tra gli assoggettati registrati per la ricezione radiofonica e/o televisiva. Le eccedenze saranno accreditate in parti uguali a favore di tutti gli assoggettati, deducendole loro dalla prossima fattura del canone (cpv.3).
Dall’importo che attualmente si trova sul conto in questione, può essere rimborsata agli assoggettati solo la parte che costituisce effettivamente un surplus. Non sono considerate le riserve di liquidità necessarie per garantire uno svolgimento senza
40 11.3839, mozione Rickli - Restituiamo i 67 milioni di franchi di proventi dei canoni non corrisposti a chi li ha pagati. La stessa richiesta è già stata oggetto della mozione inoltrata il 16 giugno 2010 dal Consigliere nazionale Amstutz (10.3471, mozione Amstutz - 67 milioni di Billag rimasti senza un padrone. Modifica/integrazione della LRTV). Il Consiglio nazionale ha deciso il 9 giugno 2011 di togliere di ruolo questa mozione a causa del passaggio dell’autore al Consiglio degli Stati.