Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

glio federale ha già accettato un primo adeguamento all’articolo 18 AVMD-RL per il 1° Aprile 2010, in occasione della revisione dell’articolo 19 ORTV.36 Nella prassi, dal momento in cui l’attività trasmissiva è stata ampliata a 24 ore e la durata della pubblicità è stata limitata a 12 minuti all’ora, questa disposizione non era più rilevante. La limitazione oraria si rivela inoltre più efficace poiché si applica pure nelle fasce orarie di grande ascolto, particolarmente rilevanti per la pubblicità, e viene pertanto mantenuta. Infine, alla stessa stregua del diritto europeo, la durata degli spot pubblicitari non deve oltrepassare i 12 minuti all’ora.

Rispetto ad oggi, questa liberalizzazione concede alle emittenti concessionarie un aumento del tempo di pubblicità del cinque percento, e dunque introiti pubblicitari supplementari. Un eventuale aumento della pubblicità si farà però sentire solo al di fuori dalle fasce orarie di grande ascolto. Negli orari principali le emittenti cercano già oggi di sfruttare il loro contingente pubblicitario di 12 minuti all’ora, dato che questi secondi pubblicitari possono essere venduti al prezzo più caro.

Per la SSR il Consiglio federale può continuare a prevedere limitazioni della pubblicità, così come succede già ora.

2.6 Obbligo d’informazione

L’obbligo d’informazione nella LRTV non è completo, ma si riferisce a informazioni e documenti che l’autorità di vigilanza e l’autorità concedente necessitano nell’ambito della loro attività di vigilanza e delle misure contro la concentrazione dei mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda la concentrazione dei mezzi di comunicazione, oltre alle emittenti (art 17 cpv.1) sottostanno all’obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche che intrattengono una relazione economica con esse (art. 17 cpv. 2 lett. a) o che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione (art. 17 cpv. 2 lett. e). Con ciò si vuole garantire che siano accessibili le informazioni necessarie a verificare la concentrazione dei media nei mercati rilevanti.37

Nelle attuali procedure tese a chiarire un’eventuale minaccia per la pluralità delle opinioni e dell’offerta conformemente all’articolo 74 LRTV si è mostrato che i contorni dell’obbligo di informazione non sono sufficientemente definiti per chiarire i fatti giuridicamente rilevanti. L’obbligo d’informazione va pertanto ampliato.

Art. 17 cpv.1 e 2 lett. f Obbligo di informazione

La vigilanza secondo l’articolo 74 LRTV non si riferisce solo al mercato radiotelevisivo bensì a tutti i mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione. Poiché le imprese da sorvegliare sono generalmente attive a livello multimediale, occorre analizzare anche la situazione nel settore della carta stampata e di Internet ed effettuare sondaggi relativi alla situazione sul mercato. In quest’ambito il DATEC dipende dalla partecipazione degli attori di mercato. A tal proposito l’obbligo d’informazione nell’ambito della vigilanza contro la concentrazione dei mezzi di

36 Cfr. RU 2010 965 e http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lan g=it&msg-id=32206

37 Cfr. Messaggio concernente la revisione totale della LRTV: (FF 2003 1512)