Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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3a). In questo modo, nella legge verrà mantenuta un’opportuna distinzione tra i due aspetti contemplati dall’articolo 93 capoverso 3 della Costituzione (autonomia nella scelta dei contenuti e indipendenza organizzativo-strutturale dell’emittente dallo Stato).

La pratica permetterà poi di identificare i criteri atti a valutare l’effettiva indipendenza dal potere pubblico di un programma. La valutazione dovrà pertanto essere compiuta sulla base di criteri esclusivamente di natura organizzativa e strutturale poiché in quanto organo statale, per ragioni costituzionali l’UFCOM non ha la competenza per valutare il contenuto del programma. Nel 2006, in occasione del rinnovo della concessione di Teleclub AG, il Consiglio federale aveva già affrontato la questione dell’indipendenza dallo Stato definendone la portata. Nel settembre 2004, infatti, Swisscom SA, di cui la Confederazione è azionista maggioritaria, deteneva il 49 per cento della Cinetrade AG (con opzione su un ulteriore 26%), società di cui l’emittente televisiva Teleclub AG risulta essere una filiale al 100 per cento. In quelle circostanze il Consiglio federale aveva considerato la partecipazione minoritaria di Swisscom accettabile dal punto di vista del diritto costituzionale e dei media. Una partecipazione maggioritaria era per contro stata ritenuta incompatibile con l’articolo 93 capoverso 3 della Costituzione.32

2.4 Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili

Mentre nella sua versione attuale la LRTV obbliga solo le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche ad adattare una parte adeguata delle loro trasmissioni alle esigenze degli audiolesi e degli ipovedenti, l’attuale progetto di revisione mira anche a migliorare l’accessibilità delle informazioni diffuse dalle emittenti televisive regionali. Le maggiori organizzazioni dei disabili mostrano interesse al sottotitolaggio dei telegiornali delle emittenti televisive regionali poiché questi ultimi consentono ai disabili un contatto diretto con la realtà: un elemento centrale del mandato di prestazioni rilasciato insieme alla concessione delle emittenti televisive regionali. Sembra pertanto corretto e appropriato offrire queste prestazioni anche alle persone con disabilità sensoriali, trattandosi qui di un vero e proprio servizio pubblico. Il finanziamento di queste prestazioni va dunque coperto interamente dal canone radiotelevisivo.

Art. 7 cpv.4 Requisiti per il programma delle emittenti televisive regionali

e

Art. 68a cpv.1 lett. e Importo del canone e chiave di ripartizione

In pratica le emittenti regionali vengono obbligate a sottotitolare le principali trasmissioni informative (art. 7 cpv.4). Offrono questa prestazione alla prima diffusione del proprio telegiornale o al più tardi alla prima ripetizione di quest’ultimo. Tali prestazioni vengono interamente finanziate tramite l’importo del canone radiotelevisivo (Art. 68a cpv. 1 lett. e). Una perizia indipendente commissionata dall’UFCOM stima a 2,5 milioni all’anno i costi per il sottotitolaggio delle principali trasmissioni informative di tutte le emittenti televisive regionali titolari di una concessione. In futuro ci si può però aspettare una riduzione di questi costi, poiché la digitalizzazio-

32 Cfr. Perizia del 3 marzo 2008 dell’Ufficio federale di giustizia, in: GAAC 4/2009 del 2 dicembre 2009, 2009.12, pag. 219segg.