Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
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Art. 44 cpv. 1 lett. g Condizione per il rilascio di una concessione: minaccia per la
pluralità delle opinioni e dell’offerta
La disposizione all’articolo 44 capoverso 1 lettera g LRTV, secondo cui il rilascio di una concessione è possibile unicamente se ciò non pregiudica la pluralità delle opinioni e dell’offerta, è in contraddizione con la regolamentazione di cui sopra. Figurando tra i requisiti per il rilascio di una concessione, questa condizione deve essere esaminata già nella fase di valutazione delle singole candidature inoltrate invece di essere considerata solo al momento del confronto tra candidature sostanzialmente equivalenti in termini di contenuti. La possibile conseguenza è che, soprattutto nelle piccole regioni con un’unica casa editrice, non possa essere attribuita alcuna concessione.
Le esperienze maturate in seguito all’applicazione dell’articolo 44 capoverso 1 lettera g LRTV mostrano inoltre che l’esame delle condizioni per il rilascio di una concessione comporta un onere non indifferente in termini di tempo e di costi. La durata della procedura da una parte è vincolata all’obbligo di consultare la Commissione della concorrenza (COMCO), che esegue per il DATEC una perizia volta a stabilire se un’emittente o un’azienda occupa una posizione dominante sul mercato (art. 74 cpv. 2 LRTV), dall’altra anche l’esercizio dei diritti di partecipazione da parte dei vari soggetti coinvolti richiede un certo dispendio di tempo. Possono così passare da uno a due anni prima che la concessione sia effettivamente attribuita, creando così possibili inconvenienti, quali una certa insicurezza finanziaria per i candidati e un’eventuale interruzione temporanea della fornitura del servizio pubblico locale e regionale in determinate zone di copertura.
Lo stesso dicasi nel caso del trasferimento di una concessione. Prima di dare la sua autorizzazione, il DATEC è infatti tenuto a verificare se anche il nuovo titolare soddisfa le condizioni della concessione (art. 48 cpv. 2 LRTV). Nell’attuale quadro legislativo il trasferimento di una concessione, se destinato a salvare economicamente un’impresa radiotelevisiva in difficoltà, può quindi risultare vano, proprio a causa della durata della procedura.
L’attribuzione delle concessioni radiotelevisive locali e regionali deve essere nel limite del possibile inquadrata in una procedura coordinata ed efficiente: l’articolo 44 capoverso 1 lettera g LRTV preclude tuttavia entrambi i presupposti. Alla luce di queste considerazioni, l’assenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell’offerta (art. 44 cpv. 1 lett. g LRTV) è tolta dall’elenco delle condizioni per il rilascio di una concessione.
Anche in seguito all’abrogazione dell’articolo 44 capoverso 1 lettera g LRTV, gli strumenti giuridici a disposizione per contrastare la concentrazione dei mezzi di comunicazione (art. 44 cpv. 3, art. 45 cpv. 3 e art. 74 f. LRTV) sono sufficienti a garantire la pluralità delle opinioni e dell’offerta.
2.10 Restrizione al rilascio di concessioni radiotelevisive («Regola del 2+2»)
La restrizione secondo cui un’emittente radiotelevisiva, e in particolare l’azienda cui essa fa capo, può ottenere un massimo di due concessioni radiofoniche e due concessioni televisive è stata integrata al testo di legge in seguito al dibattito parlamen-