Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
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sovvenzioni discrezionali i soggetti aventi diritto e i criteri di determinazione possono essere disciplinati nelle disposizioni attuative46
Oltre a versare contributi, l’UFCOM può informare il pubblico sulle nuove tecnologie di diffusione in ambito radiotelevisivo. A tale scopo può collaborare con terzi (cpv. 2). Tra le possibili modalità di informazione si pensa a campagne pubblicitarie o informative, come quelle realizzate in passato dalle PTT con i fondi provenienti dai canoni, ad esempio per l’introduzione delle onde ultra corte. L’obiettivo di questi contributi è sensibilizzare un vasto pubblico nei confronti di una nuova tecnologia di diffusione radiotelevisiva digitale terrestre.
I contributi continuano ad essere prelevati principalmente sui ricavi delle tasse di concessione e, qualora non bastasse, sui proventi del canone radiotelevisivo (cpv. 3). La quota dei proventi del canone destinata a tale scopo non può superare l’1 per cento della totalità dei proventi del canone. Spetta al Consiglio federale stabilirne il valore nell’ambito della determinazione del canone (cpv. 4).
2.13 Organizzazione della Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva
La Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva Mediapulse, su mandato della Confederazione, fornisce dati sulla diffusione e sulla fruizione dei programmi radiotelevisivi in Svizzera (art. 78 LRTV). Le emittenti radiotelevisive fanno riferimento a questi dati per acquisire la pubblicità e poter garantire in tal modo la redditività dell’impresa. A tal fine, la Fondazione Mediapulse gestisce due filiali: Mediapulse SA è responsabile del rilevamento dei dati, Publica Data SA della sua pubblicazione. Per adempiere il mandato istituzionale nell’interesse di tutte le categorie di emittenti, la SSR e le altre emittenti finora sono state parimenti rappresentate nel consiglio d’amministrazione di Mediapulse e nei rispettivi consigli d’amministrazione delle due filiali.
L’obbligo di composizione paritetica dei consigli d’amministrazione causa un notevole rallentamento nell’operatività dei processi decisionali; assumere decisioni di natura imprenditoriale in tempi brevi non è di norma possibile per Mediapulse.
Art. 80 cpv. 2 Organizzazione della Fondazione per la ricerca sull’utenza
radiotelevisiva
Per semplificare la gestione quotidiana del gruppo Mediapulse si propone di rinunciare all’obbligo relativo alla composizione dei consigli di amministrazione delle società affiliate, accordando in questo ambito un margine di manovra più ampio alla Fondazione (cpv. 2). Ciò non pregiudica l’adempimento del mandato pubblico. I requisiti di rappresentanza relativi al Consiglio di fondazione di Mediapulse, che esercita l’alta vigilanza sulle filiali, restano inalterati. Visto che il regolamento di organizzazione della fondazione è sottoposto all’approvazione del DATEC, il Dipartimento può tra l’altro concorrere a determinare le modalità di elezione del Consiglio di amministrazione.
46 cfr. Tschannen Pierre / Zimmerli Ulrich / Müller Markus, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berna 2009, § 46 n. 9 segg.; Jaag Tobias / Lienhard Andreas / Tschannen Pierre, Ausgewählte Gebiete des Bundesverwaltungsrechts, Basilea 2009, pag. 60.