Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
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accesso privilegiato allo spettro radio a quei programmi che soddisfano particolari esigenze in termini di politica dei media. Le competenze sono state assegnate in funzione dell’ambito d’interesse al Consiglio federale (decisioni di politica dei media) o alla ComCom (decisioni di natura tecnica, legate all’infrastruttura.
Art. 54 Frequenze per i programmi
Nella sua concreta formulazione, l’attuale articolo 54 LRTV non rappresenta in modo compiuto questa ripartizione delle competenze e contiene delle incongruenze: Il Consiglio federale fissa i principi per il rilascio delle concessioni di radiocomunicazione destinate alla radio e alla televisione e approva il piano nazionale d’attribuzione delle frequenze (art. 24 cpv. 1bise 25 LTC). Il Collegio disciplina inoltre i principi di attribuzione e le direttive di utilizzo delle frequenze a tutela degli interessi e delle necessità della radiotelevisione (art. 54 cpv. 4 LRTV). Allo stesso tempo, l’articolo 54 capoverso 1 e 2 LRTV attribuisce però alla ComCom il compito di garantire sufficienti capacità e di determinare i dettagli di impiego delle frequenze riservate alla radiotelevisione. Questi compiti rientrano tuttavia nell’ambito degli interessi di politica mediatica. Un ordinamento sistematico richiede dunque che vengano trasferiti al Consiglio federale (cpv. 1). Ciò consentirebbe di armonizzare la normativa all’intento secondo il quale il nuovo disciplinamento affida «l’orientamento politico del settore dei mezzi di comunicazione alle autorità politiche»44, così come esposto nel progetto presentato al Parlamento nell’ambito della revisione totale della LRTV del 2006, principio da allora incontestato. La parziale incoerenza nella ripartizione delle competenze delineata dalla LRTV è riconducibile al fatto che il Parlamento ha respinto la proposta avanzata dal Consiglio federale nel messaggio del 2002 di una commissione indipendente dall’Amministrazione45, un’autorità con competenza in materia di vigilanza e di rilascio delle concessioni per le telecomunicazioni e il settore radiotelevisivo. Conseguentemente si sono dovute suddividere le competenze della commissione tra le diverse autorità (Consiglio federale, DATEC, UFCOM, AIRR, ComCom), senza peraltro riuscirvi del tutto.
La responsabilità di predisporre le misure necessarie a garantire alla popolazione una sufficiente diffusione di programmi in situazioni straordinarie spetta al DATEC. Per recepire tale disposizione è pertanto necessario trasferire la competenza dalla Com-Com al DATEC (cpv. 3).
2.12 Promozione delle nuove tecnologie
Con l’introduzione della possibilità di sovvenzionamento delle nuove tecnologie per la diffusione digitale terrestre senza filo di programmi radiotelevisivi, il Legislatore mirava a dare impulso alla digitalizzazione.
I primi cinque anni dopo l’entrata in vigore della nuova LRTV hanno dimostrato che l’attuale concezione di promozione tecnologica, secondo cui i contributi agli investimenti possono essere versati solo alle emittenti concessionarie, non permetteva di raggiungere gli obiettivi del Legislatore nella misura desiderata.
Nel settore del T-DAB (Terrestrial-Digital Audio Broadcasting; diffusione digitale terrestre di programmi radiofonici) ciò dipende in particolare dal fatto che su una frequenza possono essere diffusi 18 programmi radiofonici digitali terrestri e che
44 FF 2003 1480
45 FF 2003 1478 segg.