Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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dunque l’emittente concessionaria, a differenza di quanto accade nel settore OUC, generalmente non è titolare della concessione di radiocomunicazione e spesso non investe direttamente nell’infrastruttura di trasmissione. Di conseguenza i costi d’investimento originatisi possono essere sovvenzionati solo indirettamente attraverso ammortamenti, una pratica che soffre di due lacune importanti in relazione ai contributi: da un lato la partecipazione alle spese è minima rispetto all’importo totale e dall’altro, per deporre una domanda, le emittenti dipendono dal fatto che i soggetti terzi non direttamente coinvolti (ad es. Swisscom Broadcast), ma responsabili dell’infrastruttura, agiscano in modo trasparente pubblicando i loro investimenti e ammortamenti.

Nel settore DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial; televisione digitale terrestre) si presenta una situazione analoga. Oltre alla SSR, vi è una sola televisione regionale concessionaria che investe nell’infrastruttura di trasmissione. Negli altri casi si tratta di fornitori di servizi di telecomunicazione con una rete regionale DVB-T (Valaiscom SA, nell’Alto Vallese, trasmette ca. 38 programmi televisivi, TeleRätia SA, nei Grigioni, 20 programmi).

Art. 58 Promozione delle nuove tecnologie

Per riuscire a dare un sostegno più concreto alle nuove tecnologie per la diffusione terrestre sono previste diverse modifiche. Oltre ai costi generati dalla creazione dell’infrastruttura di trasmissione (costi d’investimento), diventerà possibile sovvenzionare per un lasso di tempo determinato anche i costi per l’esercizio della rete di trasmettitori (costi d’esercizio), (cpv. 1). In più la cerchia degli aventi diritto non sarà definita a priori nella legge, bensì deliberata dal Consiglio federale (cpv. 5). Queste modifiche rendono possibile un margine di flessibilità che mira, da un lato, a favorire la costruzione dell’infrastruttura di trasmissione e, dall’altro, a ridurre anche l’indennizzo per la diffusione di programmi con diritto d’accesso da versare al titolare della concessione (cfr. art. 55 cpv. 2 LRTV), allo scopo di rendere più vantaggiosa questa tecnica di diffusione.

Sono considerati componenti della rete di trasmettitori tutti gli impianti necessari alla trasmissione del segnale, dal sito di produzione dei singoli segnali parziali (studio), al multiplex, il sistema che consente la diffusione dei segnali diversi contemporaneamente, alla diffusione per la ricezione individuale. Di conseguenza, oltre all’infrastruttura di diffusione vera e propria (distribuzione), la rete di trasmissione comprende i dispositivi tecnici di preparazione del segnale (incluso l’instradamento).

Come già detto, la legge non stabilisce una cerchia degli aventi diritto. Il Consiglio federale indicherà i destinatari delle sovvenzioni e i presupposti per il versamento dei contributi nella rispettiva ordinanza (cpv. 5). Una maggiore flessibilità consentirà di reagire in modo più immediato agli sviluppi tecnologici. Si assicura così il rispetto del principio della legalità. La promozione delle nuove tecnologie è concepita come una sovvenzione discrezionale. L’UFCOM, in qualità di autorità responsabile, formula decisioni sull’attribuzione dei contributi nel suo ambito di competenza. Non vi è d’altra parte l’esigenza di attribuire tali sovvenzioni. A differenza di quanto accade per i contributi che prevedono un diritto alla prestazione, nel caso delle