Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine

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tare sulla revisione totale della LRTV43. La volontà del Legislatore era quella di contrastare la concentrazione dei mezzi di comunicazione anche dal punto di vista quantitativo, essendo già stato definito il criterio qualitativo secondo cui se più candidature risultano equivalenti, la concessione è attribuita al candidato che meglio contribuisce ad accrescere la pluralità delle opinioni e dell’offerta (art. 45 cpv. 3 LRTV). Tale restrizione mira dunque a impedire i processi di concentrazione orizzontale. Le poche case editrici di grandi dimensioni, attive soprattutto nel settore della carta stampata, non devono essere libere di acquisire tutte le emittenti che vogliono e ripartirsi tra loro il mercato radiotelevisivo svizzero.

Art. 44 cpv. 3 Condizione per il rilascio della concessione: restrizione per il

rilascio

La regolamentazione s’inscrive nel contesto del paesaggio mediatico svizzero dell’epoca e prende le mosse dalle tecnologie di diffusione in analogico tra cui le OUC. Accanto a quelle tradizionali si affiancano ora nuove tecnologie di diffusione, del tutto innovative, che si avvalgono dello standard digitale (T-DAB, Terrestrial-Digital Audio Broadcasting). Quest’evoluzione riguarda innanzitutto il settore della radio: invece di un unico programma in analogico su OUC, una frequenza digitale permette oggi di diffondere fino a 18 programmi radiofonici. Come nel caso delle OUC, la diffusione dei programmi può (talvolta) essere sottoposta a concessione ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 LRTV. Può pertanto vedersi attribuire una concessione con mandato di prestazioni e diritto d’accesso chiunque contribuisce in misura speciale, all’interno di una regione linguistica, ad adempiere il mandato di prestazioni costituzionale (art. 43 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 53 lett. b LRTV). Occorre tuttavia precisare che le nuove tecnologie digitali non costituivano l’oggetto principale dei dibattiti parlamentari. La formulazione dell’articolo 44 capoverso 3 LRTV deve però tenere conto anche delle concessioni rilasciate in base al criterio delle nuove tecnologie. Questa particolare restrizione al numero delle concessioni rilasciate costituisce un freno allo sviluppo tecnologico. L’introduzione di nuove tecnologie comporta sistematicamente oneri elevati ed è appannaggio degli operatori di mercato finanziariamente solidi. Di fatto, sulla base della normativa attualmente in vigore, i gruppi mediatici sopramenzionati non possono e non vogliono investire poiché, dal momento che la maggior parte di essi possiede già due stazioni radiofoniche che diffondono su OUC, vantano già una presenza effettiva sul mercato.

Per poter superare l’ostacolo all’evoluzione tecnologica involontariamente creato dal Legislatore con il criterio della restrizione al numero di concessioni, è necessario adeguare l’articolo 44 capoverso 3 LRTV. Pur mantenendo tale restrizione, si tratta di conferire al Consiglio federale la facoltà di prevedere eccezioni per le nuove tecnologie di diffusione (cpv. 3).

2.11 Competenza nell’amministrazione delle frequenze

La convergenza induce nel settore delle frequenze una situazione di concorrenza crescente tra radiodiffusione e telecomunicazione. A tutela della radio e della televisione la LTC e la LRTV sono state dotate degli appositi strumenti per la gestione e l’assegnazione delle frequenze, che consentono di riservare frequenze o parti dei blocchi di frequenze per la radio e la televisione e di garantire in questo modo un

43 Bollettino ufficiale del Consiglio degli Stati, Boll. uff. 2006 S 93