Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
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2.14 Competenza sanzionatoria dell’AIRR
Con l’entrata in vigore della revisione completa della LRTV le competenze decisionali dell’AIRR sono state ampliate: se in precedenza con le sue decisioni l’AIRR poteva unicamente constatare la violazione delle disposizioni inerenti ai programmi, dal 1° aprile 2007, in caso di violazioni ripetute, ha invece la possibilità di comminare una sanzione amministrativa pari a un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d’affari annua media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi da un'emittente radiofonica o televisiva. La competenza sanzionatoria è rimasta per il momento pura teoria. La sua abrogazione si giustifica in ragione delle seguenti considerazioni:
La disposizione di sanzioni amministrative, giusta l’articolo 90 capoverso 1 LRTV, da parte dell’AIRR è problematica nell’ottica dei diritti umani. Siccome l’elemento sanzionatorio è qui posto chiaramente in primo piano, stando alla dottrina e alla giurisprudenza, la sanzione amministrativa rientra nell’ambito di applicazione delle garanzie costituzionali e internazionali del diritto a un processo equo, come stabilito dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dagli articoli 29a, 30 capoverso 1 e 32 capoverso 3 della Costituzione federale47. Nel caso in cui l’AIRR voglia infliggere autonomamente delle sanzioni penali, verrà effettuata l’indagine sul caso penale, intentata la causa e formulato il giudizio in un unico procedimento e di fronte a un’istanza composta dalle stesse persone (cumulazione di funzioni). Siccome le decisioni dell’AIRR sono impugnate direttamente davanti al Tribunale federale (ricorso semplice) e che quindi possono essere giudicate solo in relazione alla conciliabilità con la legislazione vigente (cognizione limitata), manca un controllo sull’accertamento dei fatti inesatto o incompleto e in relazione all’inadeguatezza (cognizione piena). La legge sui cartelli considera una simile sovrapposizione di competenze inquisitorie e decisionali problematica in termini di stato di diritto e dispone che in futuro non potrà più essere l’Autorità in materia di concorrenza (COMCO) a infliggere le sanzioni, ma sarà in prima istanza il Tribunale amministrativo federale.48
Nell’ambito dei contenuti redazionali, l’imposizione di sanzioni amministrative sembra tuttavia superflua. Finora è sempre stato sufficiente che l’AIRR accertasse una violazione del diritto ed esigesse di porre rimedio alle mancanze e di prendere i provvedimenti necessari per evitarne il ripetersi (art. 89 cpv. 1 lett. a n. 1 LRTV). Queste misure non si limitano unicamente al programma. Pertanto l’AIRR richiede che l’emittente segnali periodicamente nell’archivio elettronico disponibile su Internet le trasmissioni che hanno violato la legge sulla radiotelevisione. Tale segnalazione può essere realizzata, ad esempio, inserendo un rimando alla decisione dell’AIRR49. In casi particolarmente gravi, l’AIRR ha inoltre la possibilità, in osser-
47 cfr. Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 2° edizione, 1999, pag. 250 segg. n. 393 segg.; Jörg Paul Müller / Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz: Im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4° edizione, 2008, pag. 907 segg.; Isabelle Häner, Mindestgarantien für Strafverfahren und ihre Bedeutung für verwaltungsrechtliche Sanktionen, in: Häner Isabelle/Waldmann Bernhard (ed.), Verwaltungsstrafrecht und sanktionierendes Verwaltungsrecht, Zurigo 2010, pag. 19segg.
48 cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sui cartelli del 22 febbraio 2012, FF 2012 3469.
49 Rapporto annuale 2011 dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, punto 5.7