Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/97: Revisione parziale della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) · 60 pagine
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vanza dell’articolo 89 capoverso 2 LRTV, di richiedere al DATEC di vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione. Ciò garantisce all’AIRR di disporre anche in futuro di uno strumento di pressione efficace in caso di gravi infrazioni del codice. Dal punto di vista della libertà di stampa sancita dalla Costituzione è possibile rinunciare agli ulteriori strumenti giuridici, rendendo di fatto inutile la possibilità per l’AIRR di richiedere che il Dipartimento infligga una sanzione amministrativa.
Art. 90 cpv. 1 lett. h Sanzione amministrativa delle trasmissioni redazionali
L’articolo 90 capoverso 1 lettera h prevede sanzioni amministrative per la violazione ripetuta di determinati obblighi nell’ambito delle trasmissioni redazionali nonché per il rifiuto illegale di accordare l’accesso al programma. Come già accennato questa disposizione è finora rimasta lettera morta e può essere eliminata senza ulteriori compensazioni.
2.15 Competenza per la conclusione di accordi internazionali
L’articolo 104 capoverso 2 LRTV sinora in vigore dispone che il Consiglio federale può delegare al DATEC la competenza di concludere accordi internazionali di natura tecnica o amministrativa e di rappresentare la Confederazione in seno a organismi internazionali. Nei fatti, il DATEC, invece di esercitare questa sua competenza, preferisce talvolta lasciare all’UFCOM il compito di negoziare e concludere tali accordi. In concreto si tratta di accordi di natura tecnico-amministrativa tra la Svizzera e gli Stati confinanti che stabiliscono la ripartizione delle frequenze di radiodiffusione nelle regioni di frontiera.
Art. 104 cpv. 2 Accordi internazionali
La modifica della delega di competenza del Consiglio federale permetterà di tenere effettivamente conto di questa situazione conferendo la dovuta legittimità all’operato dell’UFCOM (cpv. 2). La possibilità di delegare la facoltà di concludere accordi all’Ufficio federale (subdelega), era già prevista nella legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (cfr. art. 74 cpv. 2bis).
Quanto alla delega di competenza relativa alla rappresentanza della Confederazione in seno a organismi internazionali e alla facoltà del Consiglio federale di impartire istruzioni in questi ambiti, non vi sarà più fatta menzione particolare. Entrambe le competenze risultano dalle disposizioni generali sull’organizzazione dell’Amministrazione federale e pertanto non necessitano di un ulteriore disciplinamento legale. Per questi motivi, è adeguato di conseguenza anche il titolo della disposizione.
2.16 Tasse della concessione di radiocomunicazione
L’attuale normativa sulle telecomunicazioni in generale dispensa i titolari di concessioni di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiotelevisivi dall’obbligo di versare le tasse di concessione. Questa preferenza è giustificata dal fatto che la radiodiffusione fornisce prestazioni culturali e in favore della democrazia (servizio pubblico50).
50 cfr. FF 2003 1582