Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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fonda su un unico criterio fisso (come ad esempio la fattispecie realizzata). Con le restrizioni summenzionate, l’avamprogetto permette di esaminare il singolo caso eseguendo una ponderazione degli interessi senza pregiudizio del risultato.
5.2.1.2 Variante 2
La variante 2 limita il ricorso alle vie legali e prevede maggiore celerità processuale (art. 73c cpv. 4 AP-CP). Sia l’articolo 1 del Protocollo numero 7, sia l’articolo 13 del Patto ONU II stabiliscono che l’interessato possa chiedere il controllo amministrativo o giudiziario della decisione di espulsione, tuttavia non richiedono un particolare diritto di accesso a un tribunale. Le summenzionate garanzie processuali di diritto internazionale sono rispettate, poiché l’articolo 73c capoverso 4 AP-CP prevede l’autorità cantonale preposta all’esecuzione come autorità di decisione e dà la possibilità di impugnarne la decisione dinanzi al tribunale cantonale competente.
Con la possibilità esplicita di sospendere temporaneamente l’esecuzione di un’espulsione, se motivi imperativi conformemente all’articolo 25 capoversi 2 e 3 Cost. (art. 73c cpv. 2 AP-CP) lo giustificano, la variante 2 rispetta il diritto internazionale cogente.
Nell’ambito del diritto internazionale non cogente, le garanzie dei diritti dell’uomo protetti in virtù del diritto internazionale non sono esplicitamente prese in considerazione quando viene ordinata l’espulsione. È prevedibile che in molti casi non verrà tenuto conto né del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU e dell’articolo 17 Patto ONU II, né delle garanzie della Convenzione sui diritti del fanciullo. Non è infatti possibile valutare i criteri determinanti a tal fine, tenendo conto delle circostanze del singolo caso.
La variante 2 non permette di esaminare il singolo caso e di ponderare gli interessi senza pregiudizio del risultato, perché si fonda su un unico criterio fisso (la fattispecie realizzata).
5.2.2 ALC e accordo AELS
5.2.2.1 Variante 1
Poiché il catalogo dei reati si concentra sui crimini gravi, la variante 1 tiene conto, per quanto possibile, dell’ALC e della Convenzione AELS. In molti casi permetterà inoltre di rispettare le garanzie materiali (cfr. sopra n. 1.4.2 e n. 3.3.1)175.
5.2.2.2 Variante 2
Nemmeno la variante 2 potrà rispettare le disposizioni degli accordi relative all’esigenza di un esame del singolo caso ed è inoltre prevedibile, che in molti casi non ne saranno soddisfatte neanche le garanzie materiali (cfr. sopra n. 3.3.1).
175 Cfr. anche il rapporto del gruppo di lavoro, n.3.4.4.