Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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giudice penale, sia per le autorità competenti in materia di stranieri, in occasione della procedura di decisione.
3.3.1.1 Variante 1
La variante 1 riduce considerevolmente il rischio che siano effettivamente prese misure di respingimento contrarie all’accordo, e ciò per i seguenti motivi. Limitare il catalogo dei reati ai crimini gravi permette di garantire che l’espulsione intervenga soltanto se l’esposizione a pericolo dell’ordine pubblico è sufficientemente grave. Inoltre, nei casi di poco conto in cui un’esposizione a pericolo sufficientemente grave non dovrebbe sussistere, l’espulsione dal territorio svizzero non può in linea di massima essere pronunciata perché a tal fine deve essere stata irrogata una pena superiore alla soglia minima di 6 mesi. Sancire questa pena minima e considerare le garanzie internazionali dei diritti umani nei casi in cui la pena irrogata supera tale soglia, permette finalmente di tenere conto del principio della proporzionalità in senso stretto.
Per motivi di coerenza il Consiglio federale ha pure valutato l’opportunità di inserire nel catalogo dei reati anche i reati in materia di tributi dovuti allo Stato. Se i reati in materia di ottenimento di prestazioni dello Stato devono portare all’espulsione obbligatoria dal territorio svizzero, sarebbe coerente prevedere la medesima conseguenza giuridica anche per i reati in materia di tributi. In considerazione delle pene comminate si tratta di reati di gravità minima, ragion per cui l’irrogazione di misure di respingimento sarebbe difficilmente compatibile con le prescrizioni dell’ALC (cfr. sopra, n. 3.3.1). Per ridurre al minimo i contrasti tra la presente normativa e le prescrizioni dell’ALC, il Consiglio federale ha finalmente deciso di non integrare i reati in materia di tributi nel catalogo dei reati.
La variante 1, proposta dal Consiglio federale, garantisce che l’espulsione intervenga soltanto nei casi in cui di regola vi è una violazione sufficientemente grave dell’ordine pubblico. Ciò permette di limitare al minimo i conflitti con l’ALC, rispettando nel contempo la volontà del Popolo.
3.3.1.2 Variante 2
Diversamente da quanto succederebbe con la variante 1, in caso di attuazione della variante 2, molte espulsioni sarebbero irrogate in violazione dell’ALC. Infatti, in molti casi non si potrebbe dare il necessario rilievo alla sufficiente gravità dell’esposizione a pericolo dell’ordine pubblico. Da una parte perché il catalogo dei reati non contiene soltanto crimini gravi, ma anche numerosi crimini meno gravi e delitti di scarsa gravità (p. es. le lesioni semplici, art. 123). E dall’altra perché la variante 2 non prevede l’espulsione soltanto per le pene che superano una soglia minima e non permette di considerare alcuna garanzia internazionale dei diritti umani eccetto il divieto di respingimento. In virtù di questo automatismo