Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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cogente, vale il primato del diritto costituzionale sul diritto internazionale non cogente (cfr. sopra n. 1.5.2). La variante 2 non prevede quindi disposizioni che tutelano in modo particolare il principio della proporzionalità o garantiscono il rispetto del diritto internazionale non cogente ai sensi dell’articolo 5 capoversi 2 e 4 Cost. Anche la variante 2 potrebbe condurre a ingerenze nel diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall’articolo 13 capoverso 1 Cost. Contrariamente alla variante 1, questa variante ritiene adempiuto il principio della proporzionalità (in senso stretto) anche se non prevede una pena minima né tiene conto delle garanzie dei diritti umani statuite dal diritto internazionale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.2.1 CEDU, Patto UNO II e Convenzione sui diritti del fanciullo

5.2.1.1 Variante 1

L’articolo 1 del Protocollo numero 7 alla CEDU174 e l’articolo 13 Patto UNO II prevedono varie garanzie processuali per l’espulsione di stranieri. Lo straniero deve in particolare avere la possibilità, a condizione che non vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione e di sottoporre il proprio caso all’esame. Le garanzie sono applicate unicamente alle persone che si trovano legalmente nel territorio di uno Stato e riguardano soltanto le questioni processuali non i motivi di merito dell’espulsione; lo scopo delle garanzie è tuttavia quello di evitare espulsioni arbitrarie. La variante 1 rispetta le menzionate garanzie processuali, poiché non vi pone dei limiti in relazione con l’espulsione.

La variante 1 tiene inoltre conto del diritto internazionale cogente prevedendo esplicitamente di sospendere l’esecuzione dell’espulsione dal territorio svizzero fintanto che sussistono motivi di vietare il respingimento (art. 66d cpv. 1 lett. a e b AP-CP).

In occasione della decisione di espulsione, per quanto riguarda il diritto internazionale non cogente, sono rispettate le garanzie internazionali dei diritti dell’uomo (art. 66a cpv. 3 AP-CP e 49a cpv. 3 AP-CPM). Sono prioritari il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU e dell’articolo 17 Patto UNO II. Va inoltre tenuto conto delle garanzie previste dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, quali il benessere del fanciullo (art. 3), il divieto di separare il fanciullo dai suoi genitori contro la loro volontà (art. 9) oppure il diritto a intrattenere rapporti personali regolari (art. 10 cpv. 2).

I criteri rilevanti possono essere soppesati tenendo ampiamente conto delle condizioni nel singolo caso. Vi sono eccezioni dovute alla gravità del reato e allo statuto di soggiorno dell’interessato. Inoltre, i motivi personali devono raggiungere una certa gravità (cfr. sopra n. 2.1.1.3). Va anche rilevato che la variante 1 non si

174 Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1988 (RS 0.101.07).