Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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oggetto» che permette di adempiere l’obiettivo 16 «Le opportunità offerte dalla migrazione sono colte e i rischi combattuti»173.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
5.1.1 Competenza legislativa
In virtù dell’articolo 121 capoverso 1 Cost., la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione. Conformemente all’articolo 123 Cost. anche la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale spetta alla Confederazione.
Secondo la disposizione transitoria dell’articolo 121 della Costituzione federale (art. 197 n. 8 Cost.), entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 121 capoversi 3–6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa la fattispecie di cui all’articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all’entrata illegale di cui all’articolo 121 capoverso 6. La competenza legislativa per le misure qui proposte risulta direttamente dall’articolo 121 capoverso 3–6 Cost.
5.1.2 Conformità ai diritti fondamentali
5.1.2.1 Variante 1
La variante 1 si basa sull’equivalenza delle disposizioni costituzionali e rispetta l’interpretazione armonizzata. Tuttavia attribuisce una grande importanza alle nuove disposizioni costituzionali secondo l’articolo 121 capoverso 3–6 Cost. (cfr. sopra
n. 1.4.2), tenendo conto solo fino a un certo punto dei principi dello Stato di diritto ai sensi dell’articolo 5 capoversi 2 e 4 Cost. Dall’applicazione delle disposizioni legali possono conseguire ingerenze nel diritto al rispetto della vita privata e familiare secondo l’articolo 13 capoverso 1 Cost.
Il principio della proporzionalità (in senso stretto) trova espressione nella pena minima (cfr. sopra n. 1.4.4.4) e nel rispetto delle garanzie dei diritti umani statuite dal diritto internazionale (cfr. sopra n. 1.4.2).
5.1.2.2 Variante 2
La variante 2 si basa sul punto di vista dei rappresentanti del comitato d’iniziativa, secondo il quale le nuove disposizioni costituzionali sono proporzionate e compatibili con il diritto internazionale; nel caso in cui le nuove disposizioni costituzionali non dovessero essere compatibili con il diritto internazionale non
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