Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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dell’espulsione il giudice è imperativamente tenuto a pronunciare l’espulsione dal territorio svizzero anche nei casi di poco conto.168

Peraltro, nel momento della sentenza non viene effettuato l’esame delle circostanze del singolo caso, mentre nel momento dell’esecuzione queste sono tutt’al più considerate in relazione con il divieto di respingimento. Ciò non soddisfa le esigenze dell’ALC.

Le conseguenze descritte qui di seguito saranno più nette per la variante 2 che per la variante 1.

3.3.1.3 Ripercussioni per l’ALC

Non è possibile escludere che l’applicazione delle nuove disposizioni sull’espulsione dal territorio svizzero (CP) porterà la Svizzera a violare l’accordo. L’Unione europea si troverà a dover constatare e biasimare queste violazioni. Occorre tuttavia che l’Unione europea ha un forte interesse al mantenimento dell’ALC. Va inoltre tenuto presente che, diversamente dalla variante 2, la variante 1 riduce fortemente i casi in cui le espulsioni irrogate potrebbero effettivamente violare l’ALC. Non è pertanto possibile prevedere quali saranno le conseguenze politiche concrete di questa situazione169.

Una possibile soluzione del conflitto potrebbe consistere nel rinegoziare il punto di disaccordo tra la Svizzera e l’UE (automatismo dell’espulsione) e nella formulazione di una riserva all’ALC per quanto concerne l’articolo 121 capoversi 3– 6 della Costituzione. La prassi della CGCE riguardo ad alcuni Stati membri dell’UE dimostra che l’UE non sarebbe disposta ad applicare una soluzione speciale per la Svizzera. La Germania, la Spagna e l’Olanda sono state condannate dalla CGCE per disciplinamenti nazionali170 che violavano il pertinente diritto europeo171. Nel caso dell’Olanda, ad esempio, si trattava di una normativa in materia di diritto sugli stranieri che stabiliva un nesso automatico tra la condanna penale e l’espulsione senza prevedere l’obbligo di tenere conto delle circostanze personali e familiari172.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Nel messaggio sul programma di legislatura 2011–2015 del 25 gennaio 2012 il messaggio relativo all’attuazione dell’iniziativa popolare «Per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)» è indicato come «altro

168Cfr. la tavola che illustra le singole varianti proposte dal gruppo di lavoro può essere

consultata all’indirizzo:

http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2011/2011-06-

28/110628_tab_delikte-d.pdf

169 JAAG / PRIULI 2010, pag. 7.

170 Disciplinamenti concernenti l’espulsione in seguito a «Minaccia dell’ordine pubblico e degli interessi fondamentali della società».

171 L’Olanda aveva ad esempio introdotto una disposizione di diritto in materia di stranieri che permetteva di stabilire un nesso sistematico e automatico tra una condanna penale e un’espulsione e non teneva conto delle circostanze familiari, del comportamento personale e dell’esistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell’ordine pubblico. Cfr. JAAG / PRIULI 2010, pag. 5.

172 JAAG / PRIULI 2010, pag. 5.