Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine

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sfondo sessuale o violento e reati patrimoniali gravi – e se infligge una pena detentiva superiore a sei mesi. Deroghe sono possibili soltanto se l’espulsione non è ragionevolmente esigibile, in quanto violerebbe gravemente i diritti dell’interessato tutelati dalle garanzie internazionali dei diritti umani. Nel caso di pene inferiori a sei mesi, l’espulsione può essere irrogata soltanto se l’interesse pubblico all’espulsione prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera.

La variante 1 rispetta, per quanto possibile, il diritto internazionale, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU)8 e la Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF)9 Il pieno rispetto delle disposizioni dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)10 non è invece compatibile con la volontà del Popolo, che in caso di determinati reati prevede l’obbligo dell’espulsione. La variante 1 permette tuttavia di ridurre al minimo i conflitti con l’ALC, in particolare grazie al catalogo di reati e alla pena minima.

1.2 Variante 2 dell’avamprogetto posto in consultazione

La variante 2, proposta dai rappresentanti del comitato di iniziativa che hanno partecipato al gruppo di lavoro, prevede un catalogo di reati molto ampio, che oltre ai reati gravi comprende anche crimini e delitti di lieve entità. Secondo tale variante uno straniero andrebbe espulso anche per reati di poco conto. È determinante il tipo, e non la gravità, del reato commesso. Di conseguenza, non è prevista una pena minima.

Tale variante parte dal presupposto del primato assoluto delle nuove disposizioni costituzionali, in quanto diritto più recente, sull'attuale diritto costituzionale e sulle regole non cogenti del diritto internazionale – in particolare sulle garanzie internazionali dei diritti umani. La variante 2, pur osservando il divieto di non respingimento, non tiene pertanto conto né della CEDU né della CDF e rispetta l’ALC in misura minore rispetto alla variante 1.

2. Valutazione generale

La variante 1 è avallata dalla maggioranza dei partecipanti (20 Cantoni, 4 partiti e 24 organizzazioni e istituzioni), seppure in parte con riserve importanti. Per molti la variante 1 rappresenta una soluzione di compromesso tra l’automatismo dell’espulsione, da una parte,

perseguito con le nuove disposizioni costituzionali, e gli attuali principi costituzionali e il diritto internazionale, dall’altra. È tuttavia sostenuta da vari partecipanti soltanto con ritrosia e soltanto perché la variante 2 non costituisce a loro avviso un’alternativa valida.

La variante 2 è sostenuta soltanto da una minoranza dei partecipanti (4 Cantoni, 2 partiti e 1 organizzazione), per i quali è determinante attuare la volontà popolare e il tenore delle nuove disposizioni costituzionali. Essi ritengono che le nuove disposizioni costituzionali prevalgano su quelle anteriori e sul diritto internazionale non cogente.

Sia la variante 1 che la variante 2 sono respinte da una forte minoranza dei partecipanti (1 Cantone, 1 partito e 16 organizzazioni e istituzioni). Il rifiuto si fonda soprattutto sulla critica secondo cui entrambe le varianti non rappresentano un’attuazione conforme alla Costituzione e al diritto internazionale e in particolare violano il principio della proporzionalità. Non sono inoltre compatibili, del tutto o in parte, con la CEDU, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II)11, la CDF e l’ALC. Sono inoltre manifestate perplessità in merito

8

RS 0.101

9

RS 0.107

10

RS 0.142.112.681

11

RS 0.103.2