Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine
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1.2 Variante 2
1.2.1 Argomenti a favore della variante 2
La variante 2 attua in maniera corretta e adeguata il nuovo diritto costituzionale conforme-
mente al tenore nonché al senso e allo spirito delle disposizioni costituzionali; rispetta
la volontà espressa da una chiara maggioranza del Popolo e dei Cantoni41. La variante 2 non si ispira al controprogetto respinto42.
I sostenitori della variante 2 ritengono che non vi sia più spazio per i dubbi avanzati dal Consiglio federale nella campagna precedente la votazione (principi dello Stato di diritto, diritto internazionale non cogente, esame del singolo caso tenendo conto del principio della proporzionalità). Pur consapevoli di tali dubbi, Popolo e Cantoni hanno optato per l’iniziativa espulsione. L’attuazione delle nuove disposizioni costituzionali deve pertanto orientarsi esclusivamente al tenore dell’iniziativa espulsione e riprenderne l’impostazione43.
A parere di USAM, la variante 2 è conforme alle normative consuete e alla loro applicazione in Svizzera e rispetta il diritto internazionale non cogente nell’ambito di un’ampia ponderazione degli interessi. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare secondo l’articolo 8 CEDU non è violato. Il tenore di tale disposizione non prevede alcun esame del singolo caso; inoltre, un’espulsione dal territorio svizzero è meno incisiva di una pena detentiva, nel caso della quale l’articolo 8 CEDU non può essere invocato. Infine si dimentica che
l’articolo 8 CEDU tutela anche la vita privata e famigliare della vittima, diritto che può essere compromesso se l’autore non viene espulso44. Le medesime considerazioni valgono per l’articolo 17 del Patto ONU II. La variante 2 non viola nemmeno la CDF; l’eventualità che i figli debbano seguire all’estero il genitore espulso va infatti accettata come un qualsiasi altro trasloco45.
Secondo l’ALC un’espulsione è giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. A parere dell’UDC la variante 2 adempie tali requisiti. Per l’UDC ZG
l’attuazione secondo la variante 2 è compatibile con l’ALC nella misura in cui definisce una prassi svizzera in merito alla questione se una persona che costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici può essere espulsa dalla Svizzera. Le stesse considerazioni valgono per la CEDU.
1.2.2 Riserve generali dei sostenitori della variante 2
TI osserva che la variante 2 è meno esaustiva della variante 1 per quanto concerne le altre leggi interessate (p. es. LStr, legge sull’asilo [LAsi]46).
1.2.3 Critiche mosse dai fautori della variante 147
La variante 2 viola i principi costituzionali dello Stato di diritto48, in particolare il principio della proporzionalità e il principio secondo cui nell’attuazione di disposizioni costituzionali va rispettato il diritto internazionale.
Viola inoltre gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare la CEDU, il Patto ONU
41
NW, SZ, TI, PLR, UDC (incl. UDC ZG), USAM.
42
SZ, UDC, USAM.
43
UDC, USAM.
44
UDC, USAM.
45
UDC, USAM.
46
RS 142.31
47 Cfr. anche il n. 1.3. 48 BE, BL, BS, SH, PBD, PES, CAIS, USI, Secondas, UCS.