Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine

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alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati12 e al rispetto del principio di non respingimento.

3. Le critiche più importanti

− Attuazione nel diritto in materia di stranieri: per motivi sistematici, giuridici, pratici, or-

ganizzativi e finanziari, una maggioranza dei partecipanti è favorevole ad attuare le nuove disposizioni costituzionali nella legge federale sugli stranieri (LStr)13. A loro avviso, la proposta tesa ad attuarle nel Codice penale (CP)14 rappresenta una soluzione onerosa e complicata a carico dei Cantoni.

− Insufficiente considerazione del restante diritto costitzionale e del diritto internazi-

nale: numerosi partecipanti ritengono che soprattutto la variante 2 non rispetti (sufficientemente) i principi dello Stato di diritto (soprattutto il principio della proporzionalità) e il diritto internazionale (in particolare la CEDU, il Patto ONU II, la CDF, l’ALC). Queste riserve sono formulate anche nei confronti della variante 1, anche da sostenitori di tale variante. Soltanto pochi partecipanti sono dell’avviso che, per tenere meglio conto della volontà popolare, la variante 1 debba orientarsi maggiormente alla variante 2.

− Pena minima: una netta maggioranza dei partecipanti respinge l’automatismo

dell’espulsione secondo la variante 2. La pena minima secondo la variante 1 è invece approvata in misura altrettanto chiara – principalmente perché consente di rispettare maggiormente il principo della proporzionalità. Poco più della metà dei partecipanti chiede un rispetto ancora maggiore del principio di proporzionalità, delle garanzie internazionali dei diritti umani e dell’ALC.

− Catalogo dei reati: il catalogo dei reati secondo la variante 2 è chiaramente respinto, in

quanto prevede fattispecie di diversa gravità. Le opinioni divergono invece in merito al catalogo dei reati secondo la variante 1. Alcuni partecipanti ne approvano l’impostazione, inparticolare perché si limita a reati gravi. Secondo altri partecipanti, anche in questo caso i reati non coincidono sul piano della comminatoria prevista; una violazione di queste fattispecie non può essere giudicata con lo stesso metro di valutazione (principio della proporzionalità). Molti sono favorevoli a riprendere nel catalogo i reati patrimoniali gravi.

− Ottenimento abusivo di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale

oppure abuso di prestazioni sociali: i pareri positivi e negativi in merito alla fattispecie dell’ottenimento abusivo di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale si equivalgono. Un’esigua maggioranza ritiene inutile introdurre una nuova fattispecie penale nel CP. La fattispecie della truffa disciplina a sufficienza i reati gravi. Si rinvia anche alle disposizioni penali del diritto federale in materia di assicurazioni sociali e al diritto cantonale.

− Esclusione della procedura del decreto d’accusa: alcuni partecipanti ritengono che

anche il pubblico ministero debba poter pronunciare un’espulsione dal territorio svizzero, in particolare in ragione dei costi supplementari risultanti dall’esclusione della procedura del decreto d’accusa. Un’esigua maggioranza sostiene invece che l’espulsione deve poter essere inflitta soltanto nella procedura ordinaria, soprattutto perché sarebbe problematico sul piano dello Stato di diritto e contrario ai principi del Codice di procedura penale

(CPP)15) infliggere mediante decreto d’accusa una misura tanto incisiva quanto

l’espulsione per 5-10 anni.

− Disposizioni d’esecuzione: secondo vari partecipanti non spetta ai Cantoni attribuire la

competenza per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria dal territorio svizzero all’autorità

12

RS 0.142.30

13

RS 142.20

14

RS 311.0

15

RS 312.0