Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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5 Spiegazioni in merito alle due Convenzioni del Consiglio d’Europa
Il secondo progetto è costituito da un decreto federale con cui l’Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a ratificare le due Convenzioni del Consiglio d’Europa apportandovi le dichiarazioni necessarie. Il decreto federale sottostà a referendum facoltativo.
5.1 Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa
5.1.1 Contenuto della Convenzione
La Convenzione europea sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa (STE n. 94) obbliga gli Stati contraenti a fornirsi assistenza amministrativa nella notificazione di documenti in materia amministrativa. È stata presentata per la firma nel 1977 ed è entrata in vigore nel 1982. Finora l’hanno ratificata la Germania, l’Austria, il Belgio, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo, la Spagna e l’Estonia. La Svizzera l’ha firmata il 24 novembre 1977, ma non l’ha ratificata. Nel Nono rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle Convenzioni del Consiglio d’Europa, il Consiglio federale ha annunciato che sarà valutata l’eventualità di ratificare la Convenzione97.
La Convenzione è applicabile a tutte le materie amministrative, con l’eccezione di quelle fiscali e penali. Gli Stati contraenti possono estendere o restringere il campo d’applicazione mediante una dichiarazione. La Convenzione non contiene una definizione delle materie amministrative. Dal punto di vista del contenuto, si basa in larga misura sulle convenzioni dell’Aja relative alla procedura civile e alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari. Prevede che gli Stati designino un’autorità centrale incaricata delle domande di notificazione. Gli Stati federali possono designare più di un’autorità centrale (cosa che hanno fatto l’Austria e la Germania).
Oltre alla notificazione per il tramite dell’autorità centrale, la Convenzione consente anche altre forme di notificazione, a meno che gli Stati non apportino una dichiarazione limitativa. Un documento può ad esempio essere notificato anche da un agente consolare dello Stato richiedente. Di grande importanza ai fini di una semplificazione è la possibilità di procedere alla notificazione direttamente per posta.
5.1.2 Situazione giuridica vigente
Affinché esplichi effetto, una decisione deve essere comunicata in modo formalmente corretto (art. 34 cpv. 1 PA). La comunicazione permette al destinatario di prendere atto del contenuto della decisione98. La notificazione è invece un’operazione «tecnica» con cui la decisione viene trasmessa al destinatario; costituisce pertanto
97 FF 2008 3907.
98 FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, Art. 34, n. marg. 2.