Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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penale e della tutela della sovranità. Il suo rapporto, pubblicato il 14 marzo 2011 in formato elettronico2, è servito da base al Consiglio federale per la decisione dell’11 maggio 2011, in cui formulava anche il seguente incarico:
1. Il DFGP (UFG) è incaricato di elaborare le basi legali sui principi della cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità territoriale, presentando al Consiglio federale entro la fine del 2011 un pertinente avamprogetto da porre in consultazione
2. L’avamprogetto deve soddisfare i seguenti requisiti:
2.1. per tutti i settori del diritto federale va previsto un disciplinamento che, per quanto necessario, regoli perlomeno i seguenti aspetti:
a. il principio della disponibilità delle autorità federali alla cooperazione e le forme ammesse dell’assistenza amministrativa,
b. i mezzi coercitivi che le autorità federali possono impiegare per adempiere domande estere di assistenza amministrativa,
c. i motivi per negare la concessione dell’assistenza amministrativa,
d. le linee generali del disbrigo delle domande estere di assistenza amministrativa sotto il profilo del diritto procedurale, e
e. gli obblighi di partecipazione e le esigenze minime della tutela giuridica dei privati coinvolti nelle procedure;
2.2. occorre creare le basi legali affinché il Consiglio federale possa adottare misure che tutelino la sovranità svizzera da ingerenze di ordinamenti giuridici esteri; tali basi legali devono disciplinare per lo meno i seguenti aspetti:
a. va prevista la possibilità di vietare o consentire esplicitamente la cooperazione di privati con le autorità straniere; occorre prevedere la possibilità di un obbligo di collaborazione dei privati,
b. occorre definire chi ha diritto a presentare al Consiglio federale la domanda per i provvedimenti, gli organi dell’Amministrazione federale e dell’Assemblea federale che godono di diritti di consultazione, informazione e partecipazione e le modalità di esecuzione dei provvedimenti;
2.3. la legge deve sancire criteri sufficientemente chiari per il rilascio di autorizzazioni secondo l’articolo 271 CP; vanno inoltre proposti miglioramenti procedurali in grado di garantire una prassi di autorizzazione uniforme.
Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFGP di preparare l’adesione della Svizzera alla Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa e alla Convenzione europea del 15 marzo 1978 sul conseguimento all’estero di informazioni e di prove in materia amministrativa.
2 Il rapporto è consultabile, in tedesco, all’indirizzo http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/rechtshilfe/berauslandszusammenarbeit-d.pdf